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Sentenza

Sentenza del 20/12/2016 n. 26278 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

G.S. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto contro una precedente decisione. In quel giudizio, nel quale G.S. non si era costituito, la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio e ritenuto legittimo un avviso di accertamento relativo a IRPEF e ILOR per il 1994. Il ricorrente sosteneva che la precedente sentenza avesse erroneamente dato per regolare la notifica dell'appello, eseguita presso il precedente difensore anziché presso l'ultimo difensore domiciliatario, e che tale errore integrasse un errore di fatto revocatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, correggendo la motivazione della sentenza impugnata. Ha chiarito che l'errore revocatorio può riguardare anche il contenuto degli atti processuali, ma deve consistere in un errore percettivo o in una svista materiale. L'omesso rilievo di un vizio relativo al luogo in cui è stata eseguita la notifica dell'appello non costituisce invece errore di fatto, bensì, eventualmente, errore di diritto. Tale vizio avrebbe dovuto essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e non mediante revocazione. G.S. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64

    Disciplina il ricorso per revocazione delle sentenze delle commissioni tributarie, nei casi e secondo i presupposti previsti dalla legge.

  • Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, purché si tratti di un errore percettivo o di una svista materiale e non di una valutazione giuridica.

  • Art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo è conforme al diritto.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando il giudice abbia percepito erroneamente un fatto obiettivo risultante dagli atti, ad esempio abbia ritenuto esistente un documento inesistente o viceversa.
  • L'errata valutazione della regolarità di una notifica, del luogo in cui è stata eseguita o degli effetti giuridici di una notificazione costituisce normalmente un errore di diritto o processuale, non un errore revocatorio.
  • Le questioni relative alla validità della notifica dell'impugnazione devono essere dedotte con gli ordinari mezzi di impugnazione e nei termini applicabili, non attraverso la revocazione salvo che ricorra una vera e propria svista percettiva.
  • Il fatto che il giudice non abbia rilevato d'ufficio un vizio processuale non rende automaticamente revocabile la sentenza: occorre distinguere tra mancata percezione materiale del fatto e scelta, anche errata, sulla sua rilevanza giuridica.
  • La soccombenza nel giudizio di cassazione comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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