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Ordinanza

Ordinanza n. 48/2026 - Venezia, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento in data 23 settembre 2025, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno, da lavoro stagionale a lavoro subordinato, presentata dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202502365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, fondato sul parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 23 settembre 2025 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione ha rigettato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno. Il diniego risulta motivato mediante rinvio a un parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del lavoro, che tuttavia non era allegato al ricorso. Poiché il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio, il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire d'ufficio il parere e gli ulteriori atti del procedimento, ai fini del definitivo esame della domanda cautelare.

La decisione

Il Tribunale non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ordinato alla Prefettura competente di depositare, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, il parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del lavoro e tutti gli atti del procedimento. Ha rinviato alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 il definitivo esame della domanda cautelare. L'ordinanza ha quindi natura istruttoria e interlocutoria.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata proposta ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il Tribunale ha rinviato il definitivo esame dopo l'acquisizione degli atti necessari.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento di diniego si fonda su un parere amministrativo non prodotto in giudizio e l'amministrazione non si è costituita, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione competente di depositare il parere e gli ulteriori atti del procedimento necessari per la decisione cautelare.
  • L'acquisizione documentale disposta per verificare il contenuto e la legittimità del presupposto motivazionale del provvedimento comporta il rinvio dell'esame definitivo della domanda cautelare, senza anticipare la decisione sul fumus boni iuris o sul merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

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