Cassazione Penale, Sentenza n. 7183/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Iervese ha chiesto la declaratoria di nullità del titolo esecutivo, la sospensione della sua esecuzione e la notifica della sentenza di appello in vista di eventuale impugnazione. Ha dedotto che l'appello era trattato con rito cartolare, che il dispositivo era stato comunicato via PEC il giorno della pronuncia ma la motivazione è stata depositata otto giorni dopo, e che secondo l'art. 585, comma 2, lett. a), c.p.p., solo la comunicazione del deposito della motivazione (o la lettura contestuale di dispositivo e motivazione) avrebbe fatto decorrere il termine per impugnare; pertanto il termine non avrebbe mai iniziato a decorrere ed la dichiarazione di irrevocabilità sarebbe nulla.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel rito cartolare introdotto dall'art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137, la comunicazione immediata del solo dispositivo alle parti tramite la cancelleria è idonea a dar conoscenza dell'avvenuta decisione e, non violando le garanzie difensive, consente di individuare con certezza il dies a quo per impugnare. La motivazione è stata depositata il 3 giugno 2021, entro il termine di 15 giorni previsto dall'art. 544, comma 2, c.p.p.; il termine di impugnazione di 30 giorni (art. 585, comma 1, lett. b) c.p.p., riferito a art. 544, comma 2) è quindi decorrente dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione (11 giugno 2021) e si è estinto il 12 luglio 2021. Il ricorso per cassazione è stato dunque dichiarato inammissibile per tardività e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 659 cod. pen.
Reato contestato all'imputato (contravvenzione per disturbo alle persone); elemento di fatto ma non decisivo per la questione sui termini d'impugnazione.
art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 (convertito dalla L. 18/12/2020 n.176)
Disposizioni sul rito cartolare emergenziale: il dispositivo della decisione deve essere comunicato alle parti; questa comunicazione sostituisce la lettura del dispositivo in udienza e consente l'avvio delle valutazioni difensive sull'impugnazione.
art. 585 cod. proc. pen.
comma 1 lett. b) e comma 2 lett. a)
Norme generali sulle impugnazioni e sui dies a quo: stabiliscono i termini per proporre impugnazioni e le ipotesi in cui la decorrenza del termine è collegata alla comunicazione del deposito della motivazione (eccezione quando motivazione e dispositivo vengono depositati contestualmente e la parte va informata).
art. 544 cod. proc. pen.
Fissa l'obbligo di deposito della motivazione entro quindici giorni dalla pronuncia (se non diversamente indicato), termine dal quale, ai fini del rito cartolare, si calcola la decorrenza del termine per impugnare.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che legittima la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 5, n. 22989 del 08/03/2023 (Marchio), Sez. 6, n. 42854 del 13/09/2023 (El Achiqi), Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023 (D.), Sez. 1, n. 28610 del 11/05/2021 (Bevilacqua)
La giurisprudenza ha chiarito che nel rito cartolare emergenziale il termine di impugnazione decorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione (quando il dispositivo è stato già comunicato); resta comunque l'eccezione per i casi in cui dispositivo e motivazione siano depositati contemporaneamente e la parte non venga informata, rilevando allora l'obbligo di un'informazione aggiuntiva ai sensi dell'art. 585, comma 2.
Massime di principio
- Nel rito cartolare emergenziale la comunicazione immediata del solo dispositivo via cancelleria/PEC può sostituire la lettura in udienza e vale a far conoscere la decisione, consentendo di iniziare a calcolare i termini di impugnazione.
- Quando la motivazione è depositata entro il termine legale (15 giorni ex art. 544, comma 2) dopo la comunicazione del dispositivo, il termine per impugnare (es. 30 giorni) decorre dalla scadenza di quel termine di deposito e non dalla successiva notifica del deposito.
- L'eccezione prevista dall'art. 585, comma 2 (caso di deposito contestuale di dispositivo e motivazione senza adeguata informazione) rimane operativa: in tali ipotesi è necessaria un'ulteriore comunicazione/avviso per non comprimere indebitamente le garanzie difensive.
- In presenza di decisioni rese col rito cartolare controverse, è fondamentale verificare la data di comunicazione del dispositivo, la data di deposito della motivazione e calcolare i termini tenendo conto dei giorni festivi per evitare tardività dell'impugnazione.
- La mera contestazione della mancata notifica del deposito della motivazione è efficace solo se ricorrono le condizioni soggette a tutela speciale (deposito contestuale e mancata informazione): altrimenti la comunicazione del dispositivo rimane sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7029/2024 del 16/02/2024
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7129/2024 del 16/02/2024
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7130/2024 del 16/02/2024
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7131/2024 del 16/02/2024
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7132/2024 del 16/02/2024
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7133/2024 del 16/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →