Cassazione Civile, Ordinanza n. 32875/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel precedente giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 13104/2024, il ricorso proposto dalla Città metropolitana di Catania era stato dichiarato inammissibile e l'ente era stato condannato alle spese in favore di alcune controricorrenti. Il difensore di queste ultime aveva però chiesto, nel controricorso, la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., con dichiarazione di antistatarietà. Nell'ordinanza originaria, per mero errore materiale, la Corte aveva omesso di riportare l'attribuzione delle spese in favore del difensore. È stata quindi proposta istanza di correzione dell'errore materiale per integrare la pronuncia sulle spese con la clausola di distrazione. La Corte ha richiamato il principio per cui l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali e non con ordinari mezzi di impugnazione, trattandosi di istanza incidentale e non di domanda autonoma.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione e ha disposto la correzione dell'ordinanza n. 13104/2024, ordinando di aggiungere sia in motivazione sia in dispositivo la previsione della distrazione delle spese di lite in favore del difensore delle controricorrenti, Avv. Giovanni Cannata. Ha inoltre precisato che, trattandosi di procedimento di natura amministrativa e non giurisdizionale, non vi era luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione. È stato altresì dato mandato alla Cancelleria di formare il documento informatico contenente il provvedimento corretto e quello di correzione.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
La dichiarazione del difensore consente la distrazione delle spese in suo favore; l'omessa considerazione dell'istanza integra un errore emendabile.
artt. 287 e 288 c.p.c.
Il rimedio per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è il procedimento di correzione degli errori materiali, non l'impugnazione ordinaria.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Regola la trattazione in camera di consiglio del procedimento di correzione.
art. 391-bis c.p.c.
La correzione è esperibile anche rispetto alle pronunce della Corte di cassazione.
art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.
Nel provvedimento redatto in formato elettronico, la Cancelleria deve formare e inserire nel fascicolo informatico il documento contenente il provvedimento corretto e quello di correzione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore costituito integra un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., e non un vizio da far valere con impugnazione autonoma.
- La richiesta di distrazione delle spese, pur incidendo sul destinatario materiale del pagamento, non ha natura di domanda autonoma, ma è accessoria alla pronuncia sulle spese.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche per le ordinanze della Corte di cassazione, compresa l'integrazione della clausola di distrazione delle spese.
- Quando il provvedimento è redatto in formato elettronico, la correzione deve essere recepita nel fascicolo informatico mediante apposita attività della Cancelleria.
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