Ordinanza n. 197/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia della nota prot. n. 10829 del 30 marzo 2026, comunicata in pari data, recante comunicazione degli adempimenti relativi al pagamento delle indennità per abusiva occupazione di area demaniale marittima e della relativa imposta regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota recante comunicazione degli adempimenti relativi al pagamento delle indennità per abusiva occupazione di area demaniale marittima e della relativa imposta regionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la nota amministrativa chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il Collegio ha rilevato perplessità circa l'ammissibilità del ricorso, poiché la nota sembrerebbe priva di natura provvedimentale: non conterrebbe un accertamento autoritativo dell'occupazione abusiva dell'area demaniale marittima, ma presupporrebbe tale situazione rinviando al verbale del 17 marzo 2026, non impugnato. La nota apparirebbe inoltre sostanziarsi in un mero invito rivolto al consorzio a corrispondere le somme determinate, senza neppure indicare un termine per l'adempimento. La debenza e la misura delle somme, aventi natura indennitaria e tributaria, sono state ritenute riconducibili a pretese la cui cognizione spetta ad altre giurisdizioni.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per carenza di fumus boni iuris. Il Collegio ha ritenuto, in particolare, che l'atto impugnato potesse non avere natura provvedimentale e che il ricorso potesse essere inammissibile, perché rivolto contro una comunicazione meramente sollecitatoria, priva di un accertamento autoritativo e di un termine di adempimento. È stata inoltre rilevata la possibile devoluzione ad altre giurisdizioni delle controversie relative alla debenza e alla quantificazione delle somme richieste a titolo indennitario e tributario. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; l'istanza è stata respinta per carenza di fumus boni iuris.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta quando manchi il fumus boni iuris, anche qualora il Collegio ravvisi rilevanti perplessità sull'ammissibilità del ricorso principale.
- Una comunicazione amministrativa che non contiene un accertamento autoritativo, presuppone l'illecito sulla base di un precedente atto non impugnato e si limita a invitare al pagamento di somme senza fissare un termine può essere priva di natura provvedimentale e, se impugnata autonomamente, non idonea a fondare un ricorso di annullamento.
- Le controversie sulla debenza e sulla misura di pretese aventi natura indennitaria e tributaria possono essere devolute a giurisdizioni diverse da quella amministrativa.
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