Ordinanza n. 4295/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM del 31.3.2022- RIGETTO ISTANZA CITTADINANZA -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di cittadinanza italiana adottato con decreto ministeriale del 31 marzo 2022
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 31 marzo 2022 con cui è stata rigettata la sua istanza di cittadinanza italiana, chiedendone l'annullamento. Dall'ordinanza non emergono gli specifici vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Nella camera di consiglio istruttoria il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione. Ha rilevato che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, ai sensi dell'art. 46 c.p.a., e che il ricorrente ha depositato memoria e documentazione. Non essendo state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il Collegio non ha deciso il merito dell'impugnazione, ma ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per le determinazioni relative alla calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Nessuna statuizione significativa sulle spese risulta adottata.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
Impone il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione; il TAR ha dato atto dell'avvenuto deposito da parte del Ministero.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato quale disposizione che, nell'ambito della gestione delle udienze di smaltimento, limita il differimento della trattazione, salvo eccezionali motivi.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 72-bis c.p.a. in relazione al divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'ambito delle udienze destinate allo smaltimento dell'arretrato, il giudice amministrativo può svolgere una verifica preliminare sulla persistenza dell'interesse a ricorrere, sulla completezza dell'istruzione e sull'assenza di esigenze di integrazione del contraddittorio prima di calendarizzare la causa per la decisione.
- Quando il fascicolo procedimentale è stato depositato dall'amministrazione e le parti non formulano ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il giudice può trasmettere il fascicolo al Presidente del tribunale per le determinazioni sulla calendarizzazione dell'udienza di smaltimento, senza definire il merito della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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