Sentenza n. 376/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Parma sulla diffida del 7 ottobre 2025, volta a ottenere controlli, sanzioni e revoca dell'autorizzazione unica rilasciata per una manifestazione temporanea
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, residenti vicino al Parco Vero Pellegrini, hanno agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per far accertare l'illegittimità del silenzio del Comune su una diffida con cui chiedevano l'esercizio dei poteri di vigilanza, sanzionatori e di revoca dell'autorizzazione unica rilasciata a un'associazione per lo svolgimento della manifestazione temporanea "DAI LAB", articolata in 25 giornate dal 9 maggio al 31 ottobre 2025, con orario fino alle ore 24. Le ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e degli artt. 6, 9 e 14 della l. n. 447/1995, nonché eccesso di potere per violazione dei principi di correttezza, legalità, buon andamento e giusto procedimento, sostenendo che il Comune avesse omesso di esercitare le proprie funzioni di controllo e repressione delle violazioni dei limiti acustici e delle condizioni dell'autorizzazione. Hanno inoltre dedotto inerzia colposa e ingiustizia manifesta, prospettando la lesione di diritti fondamentali tutelati anche dall'art. 8 CEDU, e hanno chiesto la condanna dell'amministrazione a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta, nonché il riconoscimento dell'indennizzo da mero ritardo, quantificato in 30 euro per ogni giorno fino a un massimo di 2.000 euro per ciascuna ricorrente. Il Comune ha eccepito l'assenza di inerzia, evidenziando di avere svolto controlli, richiesto accertamenti ad ARPAE, adottato sanzioni per le violazioni accertate e richiamato formalmente l'organizzatore al rispetto dei limiti acustici e degli orari. Ha inoltre rilevato che, alla scadenza del termine di 30 giorni decorrente dalla diffida, i controlli erano già stati eseguiti, ARPAE aveva emesso il verbale di accertamento del 23 ottobre 2025, l'autorizzazione era scaduta il 31 ottobre 2025 e l'attività era cessata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile, in assenza di uno specifico termine previsto dalla normativa sull'inquinamento acustico, il termine generale di 30 giorni previsto dall'art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990, individuando nel 6 novembre 2025 la scadenza del termine correlato alla diffida del 7 ottobre 2025. Alla data di scadenza, tuttavia, il Comune aveva già avviato e svolto i controlli richiesti, erano stati elevati i verbali di accertamento e sanzione, l'autorizzazione temporanea era scaduta e l'attività era cessata. Ne derivava che non sussisteva l'inerzia amministrativa denunciata: i risultati sollecitati erano già stati conseguiti e non era più possibile adottare le ulteriori misure richieste, in particolare in relazione a un'attività ormai cessata. Per la stessa ragione sono stati esclusi i presupposti dell'indennizzo da mero ritardo. Il TAR ha respinto anche l'eccezione comunale di difetto di giurisdizione, ritenendo che la doglianza relativa al pregiudizio derivante dalle emissioni sonore fosse meramente consequenziale alla censura di inerzia amministrativa, rientrante nella giurisdizione amministrativa. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale dell'azione avverso il silenzio e della richiesta di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
art. 2 l. 241/1990
In assenza di un termine speciale previsto dalla normativa sull'inquinamento acustico, il giudice ha applicato il termine generale di 30 giorni per la conclusione del procedimento.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990
L'indennizzo da mero ritardo presuppone l'effettivo superamento del termine di conclusione del procedimento in presenza di un obbligo di provvedere; non spetta quando non sussiste inerzia amministrativa.
art. 6, comma 1, lett. d) ed e), l. 447/1995
Attribuisce al Comune poteri di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico, esercitati nella fattispecie attraverso le attività di accertamento e sanzione considerate dal giudice.
art. 9 l. 447/1995
Il riferimento ai poteri conseguenti del Sindaco è stato esaminato nel contesto dell'eventuale adozione di provvedimenti ulteriori, ritenuti non più necessari o praticabili dopo la cessazione dell'attività autorizzata e l'avvenuto accertamento delle violazioni.
art. 8 CEDU
La prospettata lesione derivante dalle emissioni sonore è stata ritenuta dal giudice una doglianza consequenziale rispetto alla dedotta inerzia amministrativa, senza autonoma incidenza sul riparto di giurisdizione.
Massime di principio
- Quando la normativa di settore non stabilisce uno specifico termine per l'avvio o la conclusione del procedimento sollecitato dal privato, trova applicazione il termine generale di 30 giorni previsto dall'art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990.
- Non sussiste il silenzio-inadempimento quando, prima della scadenza del termine per provvedere, l'amministrazione abbia già avviato e svolto i controlli richiesti, adottato gli atti di accertamento o sanzionatori pertinenti e siano comunque venuti meno i presupposti per l'adozione delle ulteriori misure sollecitate.
- La cessazione dell'attività temporanea e la scadenza dell'autorizzazione possono rendere non più attuali o praticabili i provvedimenti amministrativi richiesti dal privato; in tale situazione non può essere imposto all'amministrazione di adottare misure i cui effetti siano già stati conseguiti o siano divenuti privi di oggetto.
- L'indennizzo da mero ritardo presuppone la sussistenza di un obbligo di provvedere e di un effettivo ritardo dell'amministrazione rispetto al termine applicabile; non è dovuto quando l'azione amministrativa non presenta inerzia al momento rilevante.
- La censura relativa al pregiudizio subito per una situazione di inquinamento acustico, quando sia prospettata come conseguenza dell'inerzia dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di vigilanza, resta attratta nella giurisdizione amministrativa sulla domanda avverso il silenzio e non determina, di per sé, un difetto di giurisdizione.
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