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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47717/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello (ritenuto tardivo) con cui aveva impugnato la sentenza di condanna del Tribunale di Trapani del 06/10/2022 per il reato di cui all'art. 493-ter c.p.. La difesa aveva depositato l'atto di appello il 28/10/2022 richiedendo la rimessione in termini; successivamente, in data 31/10/2022, era stata presentata istanza analoga al giudice dell'esecuzione, che con ordinanza del 13/03/2023 (depositata il 15/03/2023) ha disposto la restituzione nel termine per proporre l'appello. Tale ordinanza non è stata impugnata e ha quindi acquisito stabilità. La Corte territoriale, però, non ha tenuto conto di tale ordine di restituzione e ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: il diritto alla restituzione in termini disposto dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione è stato acquisito dall'imputato e preclude la diversa statuizione della Corte di Appello di Palermo. Perciò la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Palermo per il prosieguo del giudizio di appello (cioè celebrazione dell'appello).

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen. (comma terzo)

    "se l'interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione; in tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell'impugnazione"

    La norma consente al giudice dell'esecuzione di disporre la restituzione in termini quando la richiesta non sia già stata proposta al giudice dell'impugnazione; l'ordinanza favorevole del giudice dell'esecuzione, se non impugnata, acquista stabilità e vincola giudizi successivi, precludendo alla corte d'appello di dichiarare l'appello tardivo.

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma che disciplina il reato per il quale l'imputato era stato condannato dal Tribunale di Trapani; rilevante solo come fatto-pregresso oggetto dell'impugnazione, non determinante per la questione processuale sulla rimessione in termini.

  • Cass. Sez. 1, n. 14412 del 25/01/2001 (Villani), Rv. 219099 - 01

    Giurisprudenza che chiarisce la concorrenza di competenze tra giudice dell'esecuzione e giudice dell'impugnazione nella materia della restituzione in termini e il presupposto secondo cui il giudice dell'esecuzione interviene quando la richiesta non sia già stata proposta al giudice dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Se il giudice dell'esecuzione dispone la restituzione nel termine con un'ordinanza non impugnata, tale ordinanza acquista stabilità e impedisce che una diversa decisione di inammissibilità per tardività sia adottata in sede di giudizio di appello.
  • Quando si contesta la non esecutività di un provvedimento conviene, se del caso, formulare contestualmente anche la richiesta di restituzione in termini; se la richiesta viene decisa favorevolmente dal giudice dell'esecuzione e l'ordinanza non viene impugnata, il diritto alla impugnazione principale è acquisito.
  • La competenza del giudice dell'esecuzione a decidere sulla restituzione in termini è concorrente con quella del giudice dell'impugnazione solo se la richiesta non sia già stata proposta a quest'ultimo; occorre dunque valutare attentamente dove e quando presentare l'istanza per evitare decadenze o conflitti di competenza.
  • In caso di dubbio sulla tempestività dell'impugnazione, è prudente proporre istanza sia al giudice dell'impugnazione sia al giudice dell'esecuzione (salvo casi espressamente vietati), conservando copia integrale degli atti e delle ordinanze per poter dimostrare la restituzione nel termine.
  • Una decisione di inammissibilità per tardività può essere annullata dalla Cassazione se emerge un provvedimento interlocutorio favorevole (es. restituzione nel termine) che sia divenuto definitivo per mancata impugnazione.

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