Sentenza del 09/06/2017 n. 14393 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
B.V. aveva impugnato un avviso di iscrizione ipotecaria emesso per il mancato pagamento di cartelle esattoriali, sostenendo che tali carichi fossero stati oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002. Dopo l'accoglimento del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale, l'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello e poi ricorso per cassazione, contestando sia l'ammissibilità del ricorso introduttivo per mancata deduzione di vizi propri dell'iscrizione ipotecaria, sia la validità del condono, ritenendo tardivo il pagamento della seconda e ultima rata.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure dell'Agenzia delle Entrate. Ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la notificazione al contribuente era stata effettuata presso un indirizzo errato, nonostante dagli atti processuali risultasse il corretto domicilio eletto presso lo studio dei suoi difensori. L'errore rendeva la notificazione priva di un valido collegamento con il destinatario e non sanabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; inoltre, l'Agenzia non aveva tempestivamente provveduto a rinnovare la notificazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la parte intimata non si era costituita.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
La norma era stata invocata dall'Agenzia per sostenere che il ricorso contro l'iscrizione ipotecaria fosse inammissibile in assenza di specifiche contestazioni relative ai vizi propri dell'atto impugnato. La questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Legge n. 289 del 2002, art. 12
La disposizione disciplinava la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo. L'Agenzia sosteneva che il condono non si fosse perfezionato per il pagamento tardivo della seconda rata, ma la Corte non ha esaminato tale questione.
Codice di procedura civile, art. 291
La rinnovazione della notificazione può sanare determinati vizi della notifica, ma non quando l'atto sia stato notificato in un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario. In tal caso, secondo la Corte, la notificazione non è riconducibile al modello legale e la sanatoria non è applicabile.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e alla nullità della sentenza o del procedimento. Tali motivi non sono stati valutati perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la notificazione del ricorso deve essere eseguita presso il domicilio corretto risultante dagli atti processuali; un errore di indirizzo può comportare l'inammissibilità definitiva del ricorso.
- La notifica effettuata in un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario non è normalmente sanabile mediante semplice rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
- Quando la notificazione non va a buon fine per un errore imputabile al notificante, la parte deve attivarsi tempestivamente per rinnovarla entro i termini eventualmente assegnati o consentiti dalla legge.
- L'inammissibilità processuale impedisce alla Corte di esaminare le questioni sostanziali, anche se riguardano temi rilevanti come la validità di un condono o la legittimità di un'iscrizione ipotecaria.
- La mancata costituzione della parte intimata può comportare l'assenza di una pronuncia sulle spese processuali.
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