Cassazione Penale, Sentenza n. 42267/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava tre censure principali: (1) errore di diritto nella determinazione del tempus commissi delicti per il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) e nella applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 96/2001: il ricorrente sosteneva che la consumazione si era esaurita con gli atti tipici compiuti il 05/09/2016 (autentica della sottoscrizione e ricezione dell'onorario) e con la redazione/notifica dell'atto di citazione (03/11/2017) e non potesse essere estesa fino al 10/01/2020 in ragione di una presunta prosecuzione abituale; (2) intervenuta prescrizione del reato contestato al capo B (art. 494 c.p., spendita di qualità professionale) in quanto quel delitto, sempre secondo il ricorrente, si sarebbe esaurito il 05/09/2016; (3) vizio cumulativo della motivazione e mancato assorbimento del reato di cui al capo B nel capo A per sovrapposizione o specialità (sosteneva che la falsa spendita del titolo si era concretizzata con l'iscrizione a ruolo della causa e doveva ritenersi assorbita).
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Motivo 1 (errore sulla durata dell'esercizio abusivo): rigettato; la Corte ha ritenuto provato che l'imputato aveva proseguito, anche dopo la revoca formale, attività stragiudiziale qualificabile come esercizio della professione fino alla comunicazione dell'offerta (15/11/2019) e fino alla scoperta da parte del cliente (Tassan) dell'assenza del titolo. Motivo 2 (prescrizione del reato di cui al capo B - art. 494 c.p.): accolto; la Cassazione ha ritenuto che la spendita della qualità professionale sia risultata contestuale all'assunzione dell'incarico e alla percezione dell'onorario il 05/09/2016, per cui il reato è estinto per prescrizione alla data del 05/03/2024; conseguentemente è stata annullata la sentenza impugnata relativamente al capo B. Motivo 3 (assorbimento/ specialità): rigettato; la Corte ha ritenuto che non sussiste rapporto di specialità tra i reati in considerazione della diversa tutela giuridica (tutela dell'ordinamento professionale e dell'organizzazione pubblica vs. tutela della pubblica fede/inganno della fede pubblica e finalità lucrativa). In conseguenza della parziale annullamento, la pena per il residuo reato (capo A, art. 348 c.p.) è stata rideterminata a mesi cinque e giorni venti di reclusione e euro 5.300 di multa. Il resto del ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 348 cod. pen.
Tutela dell'esercizio esclusivo di determinate professioni: la condotta è integrata da atti idonei ad incidere sulla progressione del procedimento in rappresentanza dell'interessato; la cessazione dell'attività abusiva può essere valutata anche in base alla persistenza di attività stragiudiziali che incidono sul procedimento.
art. 494 cod. pen.
La "spendita" della qualità professionale è integrata quando l'individuo assume e pone in essere comportamenti connessi alla qualità vantata; nel caso di specie la prova della finalità lucrativa (incasso di €2.000 e promessa di altri €10.000) ha fatto ritenere integrato il reato. Il momento di consumazione può coincidere con l'assunzione dell'incarico e la percezione dell'onorario.
art. 8 d.lgs. n. 96/2001
Rilevanza delle attività svolte da 'avvocato stabilito' e distinzione tra attività riservate e stragiudiziali; la Corte ha considerato che anche l'attività stragiudiziale rientra nell'ambito professionale rilevante ai fini dell'esercizio abusivo.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137, conv. L. 18/12/2020
Norma procedurale che consente la trattazione scritta in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; applicata per il deposito delle conclusioni scritte da parte delle parti.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, in caso di annullamento parziale per estinzione del reato, di rideterminare la pena per i reati residui; applicata per rideterminare la pena relativa al capo A dopo l'annullamento del capo B per prescrizione.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 47675/2023; Sez. 6, n. 12785/1988; Sez. 2, n. 30229/2014)
Principi interpretativi utilizzati: (i) rilevanza, per l'esercizio abusivo, di qualsiasi atto idoneo a incidere sulla progressione del procedimento; (ii) distinzione tra tutela generale dell'ordinamento professionale e interessi professionali particolari, con esclusione del rapporto di specialità; (iii) per il reato di sostituzione di persona/spendita della qualità non è necessaria finalità di illegale esercizio della professione, ma è necessario l'inganno della fede pubblica e, per l'art. 494, la prova della finalità lucrativa.
Massime di principio
- Per l'esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) rilevano non solo gli atti giudiziali ma anche le attività stragiudiziali che siano idonee a incidere sulla progressione del procedimento: la prosecuzione dell'attività dopo una revoca formale può determinare la persistenza del reato.
- Per la spendita di qualità professionale (art. 494 c.p.) il momento di consumazione può coincidere con l'assunzione dell'incarico e la percezione di un corrispettivo: la prova del pagamento e della promessa di compensi è elemento decisivo per la qualificazione e la tempificazione del reato.
- La prescrizione va valutata rispetto alla data effettiva di consumazione accertata dai fatti (es. data di conferimento dell'incarico e percezione della somma), non rispetto a momenti successivi individuati in modo induttivo dalla corte se non supportati da prova.
- I reati di esercizio abusivo della professione e di spendita di qualità non si assorbono automaticamente tra loro: si valutano interessi tutelati diversi (organizzazione pubblica/professionale vs. pubblica fede e finalità lucrativa), quindi può sussistere concorso di reati.
- La continuazione o la reiterazione della condotta dopo una revoca formale richiede prove specifiche (es. comunicazioni, offerte, attività continuative) per essere ritenuta rilevante ai fini penali.
- In caso di annullamento per prescrizione di uno dei capi di imputazione, la Cassazione può rideterminare la pena residua ai sensi dell'art. 620 c.p.p.; le parti devono porre attenzione alla ricostruzione temporale del fatto per le eccezioni di prescrizione.
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