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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42267/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava tre censure principali: (1) errore di diritto nella determinazione del tempus commissi delicti per il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) e nella applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 96/2001: il ricorrente sosteneva che la consumazione si era esaurita con gli atti tipici compiuti il 05/09/2016 (autentica della sottoscrizione e ricezione dell'onorario) e con la redazione/notifica dell'atto di citazione (03/11/2017) e non potesse essere estesa fino al 10/01/2020 in ragione di una presunta prosecuzione abituale; (2) intervenuta prescrizione del reato contestato al capo B (art. 494 c.p., spendita di qualità professionale) in quanto quel delitto, sempre secondo il ricorrente, si sarebbe esaurito il 05/09/2016; (3) vizio cumulativo della motivazione e mancato assorbimento del reato di cui al capo B nel capo A per sovrapposizione o specialità (sosteneva che la falsa spendita del titolo si era concretizzata con l'iscrizione a ruolo della causa e doveva ritenersi assorbita).

La decisione

La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Motivo 1 (errore sulla durata dell'esercizio abusivo): rigettato; la Corte ha ritenuto provato che l'imputato aveva proseguito, anche dopo la revoca formale, attività stragiudiziale qualificabile come esercizio della professione fino alla comunicazione dell'offerta (15/11/2019) e fino alla scoperta da parte del cliente (Tassan) dell'assenza del titolo. Motivo 2 (prescrizione del reato di cui al capo B - art. 494 c.p.): accolto; la Cassazione ha ritenuto che la spendita della qualità professionale sia risultata contestuale all'assunzione dell'incarico e alla percezione dell'onorario il 05/09/2016, per cui il reato è estinto per prescrizione alla data del 05/03/2024; conseguentemente è stata annullata la sentenza impugnata relativamente al capo B. Motivo 3 (assorbimento/ specialità): rigettato; la Corte ha ritenuto che non sussiste rapporto di specialità tra i reati in considerazione della diversa tutela giuridica (tutela dell'ordinamento professionale e dell'organizzazione pubblica vs. tutela della pubblica fede/inganno della fede pubblica e finalità lucrativa). In conseguenza della parziale annullamento, la pena per il residuo reato (capo A, art. 348 c.p.) è stata rideterminata a mesi cinque e giorni venti di reclusione e euro 5.300 di multa. Il resto del ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 348 cod. pen.

    Tutela dell'esercizio esclusivo di determinate professioni: la condotta è integrata da atti idonei ad incidere sulla progressione del procedimento in rappresentanza dell'interessato; la cessazione dell'attività abusiva può essere valutata anche in base alla persistenza di attività stragiudiziali che incidono sul procedimento.

  • art. 494 cod. pen.

    La "spendita" della qualità professionale è integrata quando l'individuo assume e pone in essere comportamenti connessi alla qualità vantata; nel caso di specie la prova della finalità lucrativa (incasso di €2.000 e promessa di altri €10.000) ha fatto ritenere integrato il reato. Il momento di consumazione può coincidere con l'assunzione dell'incarico e la percezione dell'onorario.

  • art. 8 d.lgs. n. 96/2001

    Rilevanza delle attività svolte da 'avvocato stabilito' e distinzione tra attività riservate e stragiudiziali; la Corte ha considerato che anche l'attività stragiudiziale rientra nell'ambito professionale rilevante ai fini dell'esercizio abusivo.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137, conv. L. 18/12/2020

    Norma procedurale che consente la trattazione scritta in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; applicata per il deposito delle conclusioni scritte da parte delle parti.

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, in caso di annullamento parziale per estinzione del reato, di rideterminare la pena per i reati residui; applicata per rideterminare la pena relativa al capo A dopo l'annullamento del capo B per prescrizione.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 47675/2023; Sez. 6, n. 12785/1988; Sez. 2, n. 30229/2014)

    Principi interpretativi utilizzati: (i) rilevanza, per l'esercizio abusivo, di qualsiasi atto idoneo a incidere sulla progressione del procedimento; (ii) distinzione tra tutela generale dell'ordinamento professionale e interessi professionali particolari, con esclusione del rapporto di specialità; (iii) per il reato di sostituzione di persona/spendita della qualità non è necessaria finalità di illegale esercizio della professione, ma è necessario l'inganno della fede pubblica e, per l'art. 494, la prova della finalità lucrativa.

Massime di principio

  • Per l'esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) rilevano non solo gli atti giudiziali ma anche le attività stragiudiziali che siano idonee a incidere sulla progressione del procedimento: la prosecuzione dell'attività dopo una revoca formale può determinare la persistenza del reato.
  • Per la spendita di qualità professionale (art. 494 c.p.) il momento di consumazione può coincidere con l'assunzione dell'incarico e la percezione di un corrispettivo: la prova del pagamento e della promessa di compensi è elemento decisivo per la qualificazione e la tempificazione del reato.
  • La prescrizione va valutata rispetto alla data effettiva di consumazione accertata dai fatti (es. data di conferimento dell'incarico e percezione della somma), non rispetto a momenti successivi individuati in modo induttivo dalla corte se non supportati da prova.
  • I reati di esercizio abusivo della professione e di spendita di qualità non si assorbono automaticamente tra loro: si valutano interessi tutelati diversi (organizzazione pubblica/professionale vs. pubblica fede e finalità lucrativa), quindi può sussistere concorso di reati.
  • La continuazione o la reiterazione della condotta dopo una revoca formale richiede prove specifiche (es. comunicazioni, offerte, attività continuative) per essere ritenuta rilevante ai fini penali.
  • In caso di annullamento per prescrizione di uno dei capi di imputazione, la Cassazione può rideterminare la pena residua ai sensi dell'art. 620 c.p.p.; le parti devono porre attenzione alla ricostruzione temporale del fatto per le eccezioni di prescrizione.

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