Sentenza del 19/01/2018 n. 1341 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia sostenendo che i decreti ingiuntivi ottenuti dalla compagnia assicuratrice contro i debitori principali, per recuperare le somme pagate all'Erario in esecuzione di polizze fideiussorie stipulate ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, dovessero scontare l'imposta di registro proporzionale del 3% prevista dall'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Secondo l'Agenzia, non era applicabile l'imposta fissa fondata sul principio di alternatività IVA-registro, perché il garante, agendo in regresso o surrogazione, non faceva valere un corrispettivo o una prestazione soggetta a IVA, ma il diritto alla restituzione delle somme da esso pagate. La Corte ha inoltre ritenuto distinti il rapporto principale tra Erario e contribuente, quello di garanzia tra Erario e assicuratore e quello di rivalsa tra assicuratore e debitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione della CTR che aveva applicato l'imposta di registro in misura fissa. Il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante per recuperare dal debitore principale quanto versato al creditore riguarda una condanna al pagamento di somme non qualificabili come corrispettivi o prestazioni soggette a IVA. Pertanto non opera il principio di alternatività IVA-registro e si applica l'imposta di registro proporzionale del 3% prevista dall'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima
Condanna al pagamento di somme o valori o altre prestazioni, o alla consegna di beni di qualsiasi natura
Gli atti giudiziari civili, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che condannano al pagamento di somme sono soggetti all'imposta di registro proporzionale del 3%, salvo l'eccezione prevista per somme riferibili a corrispettivi o prestazioni soggette a IVA.
D.P.R. n. 131/1986, nota II all'art. 8 della Tariffa, parte prima
Non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
L'esclusione dall'imposta proporzionale opera solo quando il provvedimento giudiziario riguarda effettivamente corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA; non si applica alla restituzione delle somme pagate dal garante.
D.P.R. n. 131/1986, art. 40
Stabilisce il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, volto a evitare la doppia imposizione; tale principio non si applica quando l'obbligazione azionata dal garante non costituisce una prestazione soggetta a IVA.
D.P.R. n. 131/1986, art. 37
Assoggetta a registrazione gli atti dell'autorità giudiziaria, inclusi i decreti ingiuntivi esecutivi.
D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis
Disciplina le garanzie prestate per la restituzione di somme rimborsate dall'Amministrazione finanziaria in materia IVA; la prestazione del garante e il successivo diritto di rivalsa costituiscono rapporti autonomi rispetto all'obbligazione fiscale originaria.
Codice civile, artt. 1949 e 1950
Riguardano i diritti del fideiussore che ha pagato il debito, inclusa la surrogazione e la possibilità di agire contro il debitore principale per ottenere la restituzione.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di cassare la decisione e decidere direttamente la causa nel merito.
Legge n. 212/2000, art. 8
Il costo della garanzia, eventualmente costituito dalla commissione pagata al garante, è distinto dalla somma successivamente recuperata dal garante nei confronti del debitore e non coincide con l'oggetto del decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- Per determinare l'imposta di registro su un decreto ingiuntivo occorre guardare all'oggetto concreto della condanna giudiziale, non soltanto alla natura dell'operazione economica originaria.
- Il principio di alternatività IVA-registro si applica soltanto quando il decreto ingiuntivo riguarda corrispettivi o prestazioni effettivamente soggetti a IVA; non si estende automaticamente alle somme recuperate dal fideiussore o dal garante.
- Quando il garante paga il creditore e agisce contro il debitore principale, esercita un diritto di restituzione o surrogazione relativo alla somma pagata, non il diritto al compenso per la prestazione di garanzia.
- I rapporti tra creditore e debitore principale, tra creditore e garante e tra garante e debitore devono essere valutati separatamente ai fini fiscali, anche se fanno parte della stessa operazione economica.
- In situazioni analoghe, un decreto ingiuntivo emesso per il recupero di somme pagate dal garante è normalmente soggetto all'imposta di registro proporzionale del 3%, salvo che la condanna riguardi specificamente corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.
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