Cassazione Penale, Sentenza n. 1809/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto (artt. 624 e 625 n.2 c.p.) per essersi impossessato di generi alimentari esposti in un supermercato (valore circa Euro 31). Il difensore ha proposto cinque motivi: 1) esclusione della responsabilità per stato di necessità (art. 54 c.p.) in ragione della natura alimentare della merce; 2) applicazione della non punibilità per reato di lieve entità (art. 131‑bis c.p.) per il valore esiguo e la restituzione; 3) esclusione dell'aggravante per violenza sulle cose (art. 625, comma 1, n.2 c.p.), essendosi limitato a occultare la refurtiva nelle tasche; 4) improcedibilità per querela presentata da soggetto non legittimato (procura generale e non speciale); 5) vizio di motivazione per mero richiamo alla sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere meramente reiterativo e manifestamente infondato. In ordine ai singoli motivi: 1) stato di necessità escluso perché dedotto in modo meramente assertorio e privo di elementi probatori concreti; 2) art. 131‑bis negato in considerazione della abitudine del comportamento del ricorrente e dei numerosi precedenti, non essendo quindi la condotta occasionale; 3) aggravante per violenza sulle cose confermata in quanto la rimozione delle confezioni in cellophane è avvenuta mediante l'uso di un coltellino; 4) legittimazione del querelante ritenuta irrilevante perché, dato il concorso dell'aggravante, il reato è procedibile d'ufficio; 5) censura sulla motivazione respinta perché la Corte territoriale ha motivato in modo specifico le proprie conclusioni. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 54 cod. pen.
La scriminante dello stato di necessità non può essere riconosciuta sulla base della sola natura alimentare dei beni; l'imputato deve allegare elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice; deduzioni meramente assertorie, prive di riscontro probatorio, non legittimano l'assoluzione.
art. 131‑bis c.p.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiede l'assenza di abitualità/recidiva e la sporadicità dell'evento; la presenza di numerosi precedenti e di un precedente riconoscimento dell'art. 131‑bis indicano la non occasionalità e giustificano il diniego.
artt. 624 e 625 n. 2 c.p.
Norme che definiscono il reato di furto e la fattispecie aggravata; nel caso in esame l'imputazione era per furto aggravato in relazione alla condotta accertata.
art. 625 comma 1, n. 2 c.p.
L'aggravante relativa alla violenza sulle cose può configurarsi anche quando la consumazione del furto comporti la manomissione o la rimozione di confezioni/protezioni mediante strumenti (qui: uso di un coltellino per rimuovere pellicola), e non solo per atti di forza contro persone.
art. 530, comma finale, cod. proc. pen.
La pronuncia di assoluzione per causa di giustificazione (o di non punibilità) richiede che la causa sia allegata e risultante dagli elementi: la mera indicazione astratta di una causa non è sufficiente per legittimare l'assoluzione d'ufficio.
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale citata come riferimento alle richieste scritte depositate dalle parti; utilizzata per indicare la forma delle conclusioni nel procedimento, senza impatto sostanziale sulla decisione di merito.
Massime di principio
- Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) non si presume per la sola natura alimentare del bene: il difensore deve allegare circostanze concrete e elementi che permettano al giudice di accertarne l'effettiva sussistenza.
- La non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede occasionalità della condotta e assenza di abitudine/precedenti rilevanti; un valore modesto della refurtiva non basta se l'imputato ha precedenti o comportamenti reiterati.
- La rimozione o manomissione di confezioni con strumenti può integrare l'aggravante per violenza sulle cose; il fatto che l'azione sia rivolta agli oggetti e non alle persone non esclude l'aggravante se vi è uso di strumenti per superare protezioni.
- Questioni di legittimazione del querelante possono risultare irrilevanti quando il reato sia procedibile d'ufficio a causa di aggravanti contestate: in tali casi la mancanza di una procura speciale del rappresentante della parte civile non impedisce l'azione penale.
- In cassazione un ricorso che si limiti a riproporre le medesime censure già formulate in appello senza un concreto e motivato confronto con la decisione impugnata è frequentemente dichiarato inammissibile per mera reiterazione.
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