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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1809/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto (artt. 624 e 625 n.2 c.p.) per essersi impossessato di generi alimentari esposti in un supermercato (valore circa Euro 31). Il difensore ha proposto cinque motivi: 1) esclusione della responsabilità per stato di necessità (art. 54 c.p.) in ragione della natura alimentare della merce; 2) applicazione della non punibilità per reato di lieve entità (art. 131‑bis c.p.) per il valore esiguo e la restituzione; 3) esclusione dell'aggravante per violenza sulle cose (art. 625, comma 1, n.2 c.p.), essendosi limitato a occultare la refurtiva nelle tasche; 4) improcedibilità per querela presentata da soggetto non legittimato (procura generale e non speciale); 5) vizio di motivazione per mero richiamo alla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere meramente reiterativo e manifestamente infondato. In ordine ai singoli motivi: 1) stato di necessità escluso perché dedotto in modo meramente assertorio e privo di elementi probatori concreti; 2) art. 131‑bis negato in considerazione della abitudine del comportamento del ricorrente e dei numerosi precedenti, non essendo quindi la condotta occasionale; 3) aggravante per violenza sulle cose confermata in quanto la rimozione delle confezioni in cellophane è avvenuta mediante l'uso di un coltellino; 4) legittimazione del querelante ritenuta irrilevante perché, dato il concorso dell'aggravante, il reato è procedibile d'ufficio; 5) censura sulla motivazione respinta perché la Corte territoriale ha motivato in modo specifico le proprie conclusioni. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 cod. pen.

    La scriminante dello stato di necessità non può essere riconosciuta sulla base della sola natura alimentare dei beni; l'imputato deve allegare elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice; deduzioni meramente assertorie, prive di riscontro probatorio, non legittimano l'assoluzione.

  • art. 131‑bis c.p.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiede l'assenza di abitualità/recidiva e la sporadicità dell'evento; la presenza di numerosi precedenti e di un precedente riconoscimento dell'art. 131‑bis indicano la non occasionalità e giustificano il diniego.

  • artt. 624 e 625 n. 2 c.p.

    Norme che definiscono il reato di furto e la fattispecie aggravata; nel caso in esame l'imputazione era per furto aggravato in relazione alla condotta accertata.

  • art. 625 comma 1, n. 2 c.p.

    L'aggravante relativa alla violenza sulle cose può configurarsi anche quando la consumazione del furto comporti la manomissione o la rimozione di confezioni/protezioni mediante strumenti (qui: uso di un coltellino per rimuovere pellicola), e non solo per atti di forza contro persone.

  • art. 530, comma finale, cod. proc. pen.

    La pronuncia di assoluzione per causa di giustificazione (o di non punibilità) richiede che la causa sia allegata e risultante dagli elementi: la mera indicazione astratta di una causa non è sufficiente per legittimare l'assoluzione d'ufficio.

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma procedurale citata come riferimento alle richieste scritte depositate dalle parti; utilizzata per indicare la forma delle conclusioni nel procedimento, senza impatto sostanziale sulla decisione di merito.

Massime di principio

  • Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) non si presume per la sola natura alimentare del bene: il difensore deve allegare circostanze concrete e elementi che permettano al giudice di accertarne l'effettiva sussistenza.
  • La non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede occasionalità della condotta e assenza di abitudine/precedenti rilevanti; un valore modesto della refurtiva non basta se l'imputato ha precedenti o comportamenti reiterati.
  • La rimozione o manomissione di confezioni con strumenti può integrare l'aggravante per violenza sulle cose; il fatto che l'azione sia rivolta agli oggetti e non alle persone non esclude l'aggravante se vi è uso di strumenti per superare protezioni.
  • Questioni di legittimazione del querelante possono risultare irrilevanti quando il reato sia procedibile d'ufficio a causa di aggravanti contestate: in tali casi la mancanza di una procura speciale del rappresentante della parte civile non impedisce l'azione penale.
  • In cassazione un ricorso che si limiti a riproporre le medesime censure già formulate in appello senza un concreto e motivato confronto con la decisione impugnata è frequentemente dichiarato inammissibile per mera reiterazione.

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