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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34788/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per il reato previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000. Con il primo motivo ha denunciato vizi di motivazione; con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richiamando la giurisprudenza di legittimità. Il testo non specifica i fatti materiali contestati né la pena inflitta. La Corte ha rilevato che le censure erano astratte e fondate su richiami giurisprudenziali non accompagnati da critiche specifiche alla motivazione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché composto da censure astratte, prive di specifico confronto critico con la motivazione della sentenza d’appello. Ha precisato che l’inammissibilità preclude la rilevazione d’ufficio della prescrizione ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, c.p.p., quando essa sia maturata dopo la pronuncia d’appello oppure, se maturata prima, non sia stata rilevata o eccepita in appello né dedotta con i motivi di ricorso. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    la sentenza della Corte di appello con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000

    La disposizione individua il reato per il quale era stata confermata la condanna dell’imputato; la decisione non approfondisce gli elementi costitutivi della fattispecie.

  • art. 129 c.p.p.

    l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data posteriore alla pronuncia di appello, o anche in data anteriore, qualora la prescrizione non sia stata rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso

    Dichiarata inammissibile l’impugnazione, la prescrizione non può essere rilevata d’ufficio in cassazione nei casi indicati: se maturata dopo la sentenza d’appello o se, pur maturata prima, non è stata fatta valere in appello né dedotta con il ricorso.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data posteriore alla pronuncia di appello, o anche in data anteriore, qualora la prescrizione non sia stata rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso

    La cognizione officiosa della Corte è preclusa dall’inammissibilità del ricorso rispetto alla prescrizione nei casi specificati dalla decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze restano astratte, si limitano a richiamare precedenti giurisprudenziali e non formulano una critica specifica alla motivazione della decisione impugnata.
  • L’inammissibilità del ricorso preclude la rilevazione d’ufficio della prescrizione maturata dopo la pronuncia d’appello; preclude altresì la rilevazione della prescrizione già maturata prima quando essa non sia stata rilevata o eccepita in appello né dedotta con i motivi di ricorso.
  • Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, quando non risulti che la parte abbia agito senza colpa nel determinare la causa d’inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFatture false
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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