Cassazione Penale, Sentenza n. 13977/2022 del 12/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che ha confermato la condanna per frode assicurativa (art. 642, secondo comma, c.p.) lamentando: 1) vizio di motivazione e violazione di legge perché la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni spontanee del figlio che si sarebbe assunto la responsabilità di aver inviato la documentazione fraudolenta alla compagnia; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richieste nella massima estensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e mera rinnovazione della valutazione probatoria, poiché la Corte d'appello ha fornito motivazione pertinente e congrua ritenendo le dichiarazioni del figlio prive di concretezza e richiamando gli elementi univoci che attribuivano la frode al ricorrente (contraente e intestatario della polizza, silente nel giudizio). Sul secondo motivo la Corte ha evidenziato che le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado nella massima estensione (pena base un anno, ridotta a otto mesi per le generiche). Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma incriminatrice applicata per la frode assicurativa; la Corte ha ritenuto provata la condotta delittuosa addebitata al contraente/intestatario della polizza
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte ha valutato tali motivi e li ha ritenuti infondati/inammissibili per aver tentato una rivalutazione della prova
giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Rv. 252178)
Principio interpretativo affermato: il sindacato di legittimità non consente di riassegnare significati diversi ai dati probatori né di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova; la Corte di cassazione verifica la coerenza e la completezza della motivazione, non riesamina i fatti
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio: i motivi che si limitano a chiedere una diversa lettura della prova sono generalmente inammissibili o manifestamente infondati.
- Le dichiarazioni spontanee di terzi (es. familiari) non escludono automaticamente la responsabilità dell'imputato: devono essere concrete, coerenti e adeguatamente valutate dal giudice di merito; la loro mera autodichiarazione di responsabilità può essere ritenuta insufficiente.
- Se le circostanze attenuanti generiche sono già riconosciute in primo grado, il giudice di legittimità non rivede quel riconoscimento se non è stato impugnato con specifici e fondati motivi di diritto.
- La mancata ammissione del ricorso per cassazione comporta normalmente condanna alle spese processuali e può comportare l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda; la parte civile vittoriosa può ottenere il rimborso delle spese di rappresentanza.
- Per un ricorso efficace è necessario confrontarsi apertamente con la motivazione del giudice di merito, confutandone le argomentazioni specifiche e non limitandosi ad enunciare affermazioni contrarie.
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