Cassazione Penale, Sentenza n. 36922/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per tre motivi: 1) violazione dell'art.114 disp.att. cod.proc.pen. per omessa verbalizzazione dell'avvertimento sulla facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia prima dell'accertamento etilometrico; 2) violazione dell'art.62 cod.proc.pen., sostenendo che la testimonianza dell'agente operante non poteva supplire alla mancanza di verbalizzazione perché le dichiarazioni dell'imputato non sarebbero utilizzabili come testimonianza; 3) errata esclusione della causa di non punibilità ex art.131-bis cod.pen. (tenuità del fatto), ritenendo che la condotta non fosse effettivamente pericolosa dato il limitato traffico nel luogo e le circostanze concrete.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto ammissibile e convincente la prova resa dall'agente operante che attestava l'avvertimento sulla facoltà di difesa anche se non verbalizzato, precisando che in tema di guida in stato di ebbrezza la deposizione dell'agente può supplire alla mancata verbalizzazione e che l'art.62 cod.proc.pen. non impedisce l'utilizzo della testimonianza dell'operante in ordine alla modalità di formulazione dell'avvertimento. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato: la Corte ha confermato che, pur essendo possibile applicare l'art.131-bis al reato di rifiuto all'accertamento alcoolimetrico, nel caso concreto la Corte territoriale ha valutato congruamente la pericolosità della condotta (orario notturno, strada trafficata) e l'abitualità della condotta in presenza di precedenti specifici, escludendo la non punibilità. In conseguenza il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art.186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Norma che punisce il rifiuto di sottoporsi all'accertamento etilometrico; nel caso il giudice ha ritenuto che il comportamento dell'imputato fosse finalizzato a eludere l'esame e quindi integrasse il reato previsto da tale disposizione.
art.114, disp.att., cod.proc.pen.
Previsione dell'obbligo di avvertire la persona della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia prima dell'atto di polizia giudiziaria. La Corte ha interpretato che l'adempimento può essere provato anche mediante deposizione dell'agente operante quando la verbalizzazione sia mancante, purché la testimonianza sia ritenuta attendibile.
art.62 cod.proc.pen.
Norma che vieta l'utilizzo come testimonianza delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del procedimento. La Corte ha ritenuto che il richiamo a tale norma fosse inconferente perché la questione verteva sulle modalità e sull'attendibilità dell'avvertimento formulato dagli operanti, non sull'uso di dichiarazioni dell'imputato come prova testimoniale.
art.131-bis cod.pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha confermato che la causa è compatibile con il reato di rifiuto all'accertamento alcoolimetrico, ma la sua applicazione richiede una valutazione concreta della pericolosità e del contesto: nel caso specifico la Corte territoriale ha valutato elementi (orario notturno, strada trafficata, precedenti specifici, abitualità) che escludevano la tenuità.
art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (nullità, violazione di norme processuali, erronea applicazione del diritto). La Corte ha ritenuto i primi due motivi infondati e il terzo inammissibile per manifesta infondatezza/aspecificità.
Massime di principio
- La mancata verbalizzazione dell'avvertimento sulla facoltà di difesa non determina automaticamente l'inutilizzabilità dell'accertamento: la prova dell'avvenuto avvertimento può essere fornita dalla deposizione attendibile dell'agente operante.
- L'art.62 cod.proc.pen. non impedisce l'utilizzo della testimonianza degli organi di polizia in ordine alle modalità operative e agli avvertimenti prestati; la limitazione riguarda le dichiarazioni dell'imputato come testimonianza.
- Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131-bis è necessario dimostrare concretamente la scarsa offensività del fatto nel suo contesto fattuale (orario, luogo, assenza di pericolo, occasionalità e assenza di precedenti specifici); la mera formulazione astratta della richiesta non è sufficiente.
- Nel caso di contestazioni di rifiuto all'accertamento etilometrico, i giudici valutano non solo l'eventuale incapacità fisica di eseguire il test, ma anche il comportamento complessivo dell'indagato (es. tentativi di elusione, rifiuto di collaborare, atteggiamenti) e la credibilità delle fonti probatorie.
- A livello pratico, è consigliabile per le persone sottoposte ad accertamento chiedere immediatamente l'assistenza del difensore e, per gli operatori, verbalizzare sempre gli avvertimenti per evitare contestazioni probatorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36680/2025 del 12/11/2025
- Sentenza penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36681/2025 del 12/11/2025
- Sentenza penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36683/2025 del 12/11/2025
- Sentenza penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36684/2025 del 12/11/2025
- Sentenza penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36687/2025 del 12/11/2025
- Sentenza penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36688/2025 del 12/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →