Cassazione Penale, Sentenza n. 43723/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. Il ricorrente ha contestato che la Corte territoriale, nel confermare la pena inflitta in primo grado, ha sbagliato nel prendere come base di calcolo la pena per il furto aggravato/pluriaggravato invece che la forbice edittale del furto semplice, non avendo correttamente applicato il bilanciamento previsto dall'art. 69, comma 3, cod. pen., per cui le circostanze aggravanti e attenuanti equivalenti si elidono e la pena base deve essere determinata nell'ambito della forbice prevista per il reato non aggravato
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha ritenuto errata la motivazione della Corte d'appello che aveva qualificato come minimo lo scostamento dal minimo edittale, non avendo considerato che, per effetto dell'equivalenza ex art. 69, comma 3, cod. pen., la pena base doveva essere determinata nella forbice del furto semplice (art. 624 cod. pen. da 6 mesi a 3 anni) e che la pena fissata in primo grado (anni 2 e mesi 6) è superiore alla media edittale e prossima al massimo. La sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. È dichiarata irrevocabile la sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 442 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione alla condanna pronunciata dal GUP; indica la decisione di rinvio o condanna nell'udienza preliminare (contestualizzazione procedurale nel caso di specie)
art. 81 comma finale, cod. pen.
Disciplina della responsabilità nei concorsi di reato e delle relative conseguenze sanzionatorie
art. 110 cod. pen.
Disciplina del concorso morale o materiale tra più norme penali nell'azione criminosa
art. 61 nn. 7 e 11 cod. pen.
Previsioni sulle circostanze aggravanti richiamate nel capo di imputazione
art. 624 cod. pen.
Definizione e determinazione della pena per il reato di furto; nel caso specifico la forbice edittale del furto semplice (6 mesi - 3 anni) è stata individuata quale parametro rilevante dopo l'elisione delle aggravanti
art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Previsioni sulle circostanze aggravanti del reato di furto (elencazione delle aggravanti applicabili)
art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen.
Norma relativa al reato di truffa aggravata, citata in quanto alcuni capi contestati riguardavano tale fattispecie
art. 69 comma 3 cod. pen.
Principio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti: se di pari peso si elidono reciprocamente e la pena deve essere determinata nell'ambito della forbice edittale del reato non aggravato
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (gravità del fatto, personalità del reo, motivi e circostanze); il giudice deve riferirsi a tali criteri o fornirne adeguata motivazione quando la pena è significativamente differente dalla media edittale
art. 624 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale
Massime di principio
- Quando aggravanti e attenuanti sono valutate di pari peso e dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 69, comma 3, cod. pen., il loro effetto si elide e la pena base deve essere determinata nella forbice edittale del reato non aggravato
- La pena media edittale va calcolata dividendo per due l'intervallo (in mesi o anni) tra minimo e massimo edittale e sommando il risultato al minimo; se la pena concreta è significativamente superiore alla media il giudice deve fornire motivazione specifica richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
- In presenza di concorso di reati (continuazione), l'aumento per i reati satelliti deve essere operato partendo dalla pena base correttamente individuata secondo l'art. 69 quando rilevante
- La Cassazione annulla e rinvia soltanto la parte relativa al trattamento sanzionatorio se rileva errori nella determinazione della pena, dichiarando irrevocabile l'accertamento della responsabilità quando non vi siano profili di nullità o errori relativi alla decisione di colpevolezza
- La Corte d'appello deve motivare coerentemente ogni scostamento significativo dalla media edittale: qualificare lo scostamento come minimo senza giustificazioni dettagliate è fonte di vizio motivazionale
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