Sentenza del 26/11/2015 n. 5113 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Ritenute non versate - Onere probatorio del sostituito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è favorevole al contribuente: la produzione congiunta di fatture, certificazioni dei clienti e prova dell’incasso netto è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio a suo carico. Pertanto, se tali elementi risultano verificati, il contribuente non dovrebbe essere nuovamente chiamato a versare l’imposta già trattenuta, restando l’omesso versamento imputabile al sostituto d’imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’onere probatorio del sostituito nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta non abbia versato all’Erario le ritenute d’acconto operate. Il contribuente deve dimostrare che la ritenuta è stata effettivamente applicata e subita, producendo documentazione idonea: fatture recanti l’indicazione della ritenuta, certificazioni delle ritenute sottoscritte e rilasciate dai clienti e prova di avere percepito il compenso al netto della ritenuta.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF delle ritenute d’acconto e del sostituto d’imposta
Il sostituito può far valere la ritenuta subita e il relativo credito o scomputo quando dimostra documentalmente che la ritenuta è stata indicata, trattenuta e che il compenso è stato effettivamente incassato al netto.
Massime di principio
- In caso di omesso versamento della ritenuta da parte del sostituto, il contribuente deve dimostrare di avere effettivamente subito la ritenuta; non è sufficiente la sola affermazione.
- La prova può essere fornita mediante una documentazione coordinata: fatture con ritenuta indicata, certificazioni rilasciate dal sostituto e prova del pagamento del netto.
- Quando la ritenuta è stata realmente operata e subita, l’inadempimento del sostituto non dovrebbe comportare una duplicazione del prelievo a carico del contribuente.
- È opportuno conservare fatture, certificazioni e documentazione bancaria o contabile dei pagamenti, poiché la prova dell’incasso al netto rafforza la dimostrazione dell’avvenuta ritenuta.
- La valutazione resta concreta: documenti incompleti, non sottoscritti, incoerenti o privi di riscontro nei pagamenti possono non essere sufficienti.
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