Ordinanza n. 120/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche con misura cautelare ex art. 56 c.p.a. - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0041726.16-09-2025 con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno ADMM acquisito in Spagna; - del parere negativo prot AOODGINTCO n. 7286 del 13 maggio 2024 reso dal Ministero dell'università e della ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso superior de especialización en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l'Universidad Cardenal Herrera-CEU (Spagna); - di ogni altro atto precedente e successivo connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, di un titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno, unitamente al parere negativo ministeriale presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (docente specializzato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno ADMM conseguito in Spagna, nonché il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo al corso frequentato presso un'università spagnola e gli atti connessi, incluso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a. In sede cautelare, il TAR ha rilevato, a un primo sommario esame, che l'amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione prodotta e l'esperienza professionale maturata nel settore dal ricorrente. È stato inoltre dedotto e considerato che le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere colmate mediante adeguate misure compensative. Il periculum in mora è stato ravvisato nel rischio che il diniego determini la risoluzione del contratto individuale di lavoro sul sostegno attualmente in corso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, confermando il precedente decreto cautelare di accoglimento n. 6327/2025 e sospendendo gli effetti del provvedimento di diniego, anche ai fini del riesame dell'istanza del ricorrente. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella possibile insufficiente valutazione della documentazione e dell'esperienza professionale, nonché nella possibilità di superare le differenze formative attraverso misure compensative. Il periculum in mora deriva dal rischio di risoluzione del contratto di insegnamento sul sostegno in corso. La fissazione dell'udienza di merito è stata rinviata a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
Costituisce la base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna; il provvedimento cautelare richiede un riesame dell'istanza alla luce della documentazione e dell'esperienza professionale dell'interessato.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato; l'atto è incluso tra quelli contestati, senza autonoma valutazione nella presente fase cautelare.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR si è pronunciato, ravvisando fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 56 c.p.a.
Richiamato per la richiesta di misura cautelare monocratica, il cui decreto di accoglimento è stato confermato dall'ordinanza collegiale.
Massime di principio
- Nella valutazione di un'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito in un altro Stato membro, l'amministrazione deve esaminare adeguatamente la documentazione prodotta dall'interessato e la sua esperienza professionale nel settore di riferimento.
- Le differenze formative tra ordinamenti nazionali non precludono necessariamente il riconoscimento di un titolo professionale, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
- In sede cautelare, il rischio di risoluzione del contratto di lavoro in corso costituisce un elemento idoneo a integrare il periculum in mora connesso al diniego di riconoscimento del titolo.
- Quando sussistano dubbi sulla completezza della valutazione amministrativa e il diniego possa compromettere un rapporto di lavoro in corso, il giudice può sospendere gli effetti dell'atto anche disponendo il riesame dell'istanza.
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