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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2222/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 164 c.p.: la Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la sospensione condizionale della pena a Gabriele Fiori nonostante la presenza di cause ostative previste dall'art. 164, comma 4 c.p. (l'imputato aveva già in passato usufruito più volte del beneficio, come risultante dal certificato del casellario), e senza annullare la pronuncia di primo grado che aveva conceduto il beneficio per la sesta volta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato l'interesse del Procuratore Generale a proporre ricorso quando le cause ostative dell'art. 164 c.p. erano note al giudice della cognizione e, dunque, non rimediabili dal giudice dell'esecuzione. Ha considerato la revoca del beneficio, in presenza delle cause ostative, di natura dichiarativa (effetti "ope legis") e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che aveva riconosciuto la sospensione condizionale della pena, perché concessa in violazione dell'art. 164 c.p.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    Individua le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; se tali cause sono note al giudice della cognizione la concessione del beneficio è illegittima e la relativa statuizione è suscettibile di annullamento perché gli effetti contrari operano "ope legis".

  • art. 168, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che la Corte di appello, nel riformare la sentenza, avrebbe dovuto revocare anche la statuizione di primo grado che aveva riconosciuto il beneficio, quando ciò è possibile senza richiedere valutazioni discrezionali.

  • art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente la cassazione senza rinvio quando la questione è di diritto e non richiede valutazioni di fatto o discrezionali; applicata per annullare il riconoscimento del beneficio in presenza di cause ostative di diritto.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Norma che regola le azioni davanti al giudice dell'esecuzione; è stata richiamata per spiegare la distinzione tra i casi in cui il pubblico ministero doveva ricorrere in esecuzione e quelli — come il presente — in cui le cause ostative erano già note in sede di cognizione e dunque il rimedio in esecuzione sarebbe stato inefficace.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto ai limiti formali della enunciazione del motivo di ricorso (sinteticità della motivazione), confermando la regolarità formale del ricorso presentato.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 127/2020

    Richiamato in relazione alla modalità di trattamento del ricorso senza intervento delle parti (procedura prevista durante specifici termini emergenziali), fatto salvo il riferimento alla sua proroga.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 105/2021

    Richiamato per spiegare la proroga della disciplina processuale straordinaria che ha consentito il trattamento del ricorso nei termini indicati.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero ha interesse a proporre ricorso per cassazione quando la concessione della sospensione condizionale della pena risulti viziata da cause ostative note al giudice di cognizione, perché il giudice dell'esecuzione non potrebbe efficacemente rimuovere il vizio.
  • Se il beneficio della sospensione condizionale è stato accordato in presenza delle cause ostative previste dall'art. 164 c.p., la revoca ha natura dichiarativa: gli effetti contrari si producono "ope legis" e la statuizione può essere cancellata anche d'ufficio in sede di impugnazione di diritto.
  • La Corte di appello che non annulli la statuizione che ha riconosciuto il beneficio, pur essendo note le cause ostative, incorre in errore di diritto; la Cassazione può annullare senza rinvio quando la questione è puramente giuridica e non richiede valutazioni di fatto o discrezionali.
  • È essenziale verificare il contenuto del casellario giudiziale e la storia di precedenti riconoscimenti del beneficio prima di concedere la sospensione: la presenza di precedenti concessioni può costituire causa ostativa automatica.
  • Quando la controversia riguarda l'applicabilità di una causa ostativa nota al giudice di cognizione, il rimedio corretto è il ricorso per cassazione (non solo l'azione davanti al giudice dell'esecuzione), perché quest'ultimo potrebbe essere privo di poteri per rimuovere il vizio.

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