Cassazione Civile, Ordinanza n. 22049/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per cedolare secca e IVA dovute per l’anno d’imposta 2014, oltre sanzioni e interessi. La contribuente aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso in primo grado. In appello, però, aveva impugnato solo il capo relativo alle spese di lite, ritenute liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l’appello e rideterminato le spese di primo grado in misura più elevata, liquidando anche le spese del grado di appello. Con ricorso per cassazione, la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, assumendo che la CTR avesse liquidato le spese di appello al di sotto dei minimi tariffari applicabili, perché avrebbe dovuto fare riferimento a uno scaglione di valore più alto. Ha inoltre sostenuto che dovesse considerarsi la fase istruttoria e/o di trattazione, senza però allegare che tale fase fosse stata effettivamente svolta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha applicato il criterio del valore della causa da rapportare al cd. decisum, osservando che, quando in appello è censurata solo la liquidazione delle spese del grado precedente, il valore da considerare ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di appello è dato dalla differenza tra quanto già liquidato e quanto attribuito dal giudice d’appello. Ha precisato che, nella liquidazione degli onorari, rilevano le spese generali ma non IVA e contributo previdenziale, e che non assume rilievo il contributo unificato. Ha anche rilevato la genericità della censura, poiché la ricorrente non aveva dedotto né provato l’effettivo svolgimento della fase istruttoria o di trattazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro di legittimità per denunciare la violazione di legge in tema di liquidazione delle spese.
La Corte lo interpreta nel senso che la liquidazione dei compensi deve avvenire tenendo conto del valore effettivo della causa, determinato secondo il decisum e, per il grado di appello, limitatamente alla parte oggetto di impugnazione.
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55 del 2014
La fase istruttoria e/o di trattazione rileva ai fini della liquidazione solo se effettivamente svolta e deve essere allegata e provata dalla parte che ne invochi il compenso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dispone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la domanda è accolta, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese va commisurato al decisum, cioè alla somma effettivamente attribuita dal giudice.
- Nel giudizio di appello, se l’impugnazione riguarda solo la misura delle spese del precedente grado, il valore della controversia va individuato nella differenza tra quanto già liquidato e quanto riconosciuto dal giudice dell’impugnazione.
- Ai fini del computo del valore della causa per la liquidazione dei compensi, si sommano le spese generali, ma non l’IVA e il contributo previdenziale, perché tali importi non costituiscono utilità attribuita alla parte ma oneri dovuti ex lege a soggetti terzi.
- La pretesa al compenso per una determinata fase processuale presuppone la specifica allegazione e prova del suo effettivo svolgimento; in difetto, la censura sulla liquidazione delle spese è generica e infondata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22008/2026 del 27/06/2026
- ordinanza_civile · 27 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22010/2026 del 27/06/2026
- ordinanza_civile · 27 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22013/2026 del 27/06/2026
- ordinanza_civile · 27 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22014/2026 del 27/06/2026
- ordinanza_civile · 27 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22015/2026 del 27/06/2026
- ordinanza_civile · 27 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22017/2026 del 27/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →