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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22049/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per cedolare secca e IVA dovute per l’anno d’imposta 2014, oltre sanzioni e interessi. La contribuente aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso in primo grado. In appello, però, aveva impugnato solo il capo relativo alle spese di lite, ritenute liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l’appello e rideterminato le spese di primo grado in misura più elevata, liquidando anche le spese del grado di appello. Con ricorso per cassazione, la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, assumendo che la CTR avesse liquidato le spese di appello al di sotto dei minimi tariffari applicabili, perché avrebbe dovuto fare riferimento a uno scaglione di valore più alto. Ha inoltre sostenuto che dovesse considerarsi la fase istruttoria e/o di trattazione, senza però allegare che tale fase fosse stata effettivamente svolta.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha applicato il criterio del valore della causa da rapportare al cd. decisum, osservando che, quando in appello è censurata solo la liquidazione delle spese del grado precedente, il valore da considerare ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di appello è dato dalla differenza tra quanto già liquidato e quanto attribuito dal giudice d’appello. Ha precisato che, nella liquidazione degli onorari, rilevano le spese generali ma non IVA e contributo previdenziale, e che non assume rilievo il contributo unificato. Ha anche rilevato la genericità della censura, poiché la ricorrente non aveva dedotto né provato l’effettivo svolgimento della fase istruttoria o di trattazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la domanda è accolta, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese va commisurato al decisum, cioè alla somma effettivamente attribuita dal giudice.
  • Nel giudizio di appello, se l’impugnazione riguarda solo la misura delle spese del precedente grado, il valore della controversia va individuato nella differenza tra quanto già liquidato e quanto riconosciuto dal giudice dell’impugnazione.
  • Ai fini del computo del valore della causa per la liquidazione dei compensi, si sommano le spese generali, ma non l’IVA e il contributo previdenziale, perché tali importi non costituiscono utilità attribuita alla parte ma oneri dovuti ex lege a soggetti terzi.
  • La pretesa al compenso per una determinata fase processuale presuppone la specifica allegazione e prova del suo effettivo svolgimento; in difetto, la censura sulla liquidazione delle spese è generica e infondata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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