Ordinanza n. 9468/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare: a) in parte qua, dell'O.M. 16.02.2026 n. 27 (pubblicata sul portale InPa in data 23.02.2026), recante la disciplina delle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze (GPS), valide per il biennio 2026 / 2028, nella parte in cui individua i criteri di attribuzione del punteggio per titoli di servizio e di formazione statuendo che «Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina» (art. 16, co. 6) e delle allegate tabelle di valutazione dei titoli, nonché della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative alle modalità di presentazione della domanda di inserimento, siccome non consentono di dichiarare il servizio militare e/o civile sostitutivo se prestato non in costanza di nomina; b) del parere del CSPI adottato nella seduta plenaria n. 157 del 11.12.2025; c) dell'Avviso di errata corrige, prot. n. 4318 del 23.02.2026; d) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: O.M. 16 febbraio 2026 n. 27 e atti connessi, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare o civile sostitutivo prestato non in costanza di nomina ai fini delle GPS 2026-2028
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, l'ordinanza ministeriale che disciplina l'aggiornamento e il rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze per il biennio 2026-2028, nonché le tabelle di valutazione, le prescrizioni tecniche per la presentazione delle domande, il parere del CSPI e l'avviso di errata corrige. La contestazione riguarda la previsione secondo cui il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo sono interamente valutabili soltanto se prestati in costanza di nomina, con conseguente impossibilità di dichiarare il servizio svolto al di fuori di tale condizione. Il TAR ha rilevato dubbi sull'ammissibilità del ricorso collettivo, poiché le posizioni dei ricorrenti potrebbero essere eterogenee quanto alle diverse graduatorie provinciali di riferimento e alla natura del servizio prestato. Ha inoltre osservato che la documentazione prodotta per dimostrare il servizio rilevante è contenuta in un unico file di 95 pagine, rendendo difficoltosa la verifica individuale dei titoli e del tipo di servizio svolto.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alle procedure di formazione delle graduatorie provinciali di interesse, autorizzando la notificazione mediante pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo le modalità già stabilite dalla Sezione. Ha fissato in quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il termine per la notificazione e in ulteriori cinque giorni quello per il deposito della prova, precisando che entrambi i termini sono perentori e che la loro inosservanza comporta l'improcedibilità. Ha assegnato alle parti venti giorni per depositare memorie sulla possibile inammissibilità del ricorso collettivo e ha ordinato ai ricorrenti di depositare, entro lo stesso termine, una nota esplicativa che colleghi ciascun ricorrente al titolo documentato e specifichi il tipo di servizio prestato. La mancata esecuzione dell'incombente istruttorio potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
la mancata esecuzione dell'incombente istruttorio potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
Il giudice può valutare processualmente la mancata ottemperanza all'ordine istruttorio, secondo il principio di disponibilità e valutazione degli elementi di prova.
Massime di principio
- Quando un ricorso collettivo è proposto da soggetti le cui posizioni possono differire quanto alle graduatorie interessate o ai fatti costitutivi della pretesa, il giudice può verificare d'ufficio l'omogeneità delle posizioni e chiedere chiarimenti prima di decidere sull'ammissibilità del gravame collettivo.
- Se la documentazione prodotta per dimostrare i presupposti della domanda è raccolta in un unico fascicolo di difficile consultazione, il giudice può ordinare alla parte di predisporre una nota analitica che colleghi ciascun ricorrente al documento rilevante e al fatto allegato.
- Nel giudizio amministrativo, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente controinteressati può essere disposta mediante pubblici proclami quando ricorrono i presupposti processuali e la notificazione individuale risulta non praticabile o eccessivamente gravosa.
- I termini fissati dal giudice per la notificazione mediante pubblici proclami e per il deposito della relativa prova possono essere qualificati come perentori, con improcedibilità in caso di inosservanza.
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