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Sentenza

Sentenza n. 666/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Torino, 13 febbraio 2023, n. 60 (periodo pubblicazione 15 febbraio 2023 – 2 marzo 2023), avente ad oggetto “legge regione Piemonte n. 7/2022: «norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia» -modalità applicative e prime disposizioni sull'applicazione di competenza della città. Approvazione”, nella parte in cui intende “disporre sull'applicazione in merito agli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 16/2018, così come modificata a seguito dell'approvazione della Legge Regionale 7/2022, inerenti gli edifici o gruppi di edifici ricadenti nelle seguenti Aree e Zone normative, nonché classi e sottoclassi di pericolosità idrogeomorfologica del vigente PRG, consentendo detti interventi esclusivamente con le modalità sotto precisate: […] per le Aree IN, di cui all'articolo 8 punto 11 delle NUEA di PRG: escludendo l'applicazione del comma 12 dell'articolo 5” - ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale;

Giustizia amministrativa202300350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio Comunale di Torino n. 60 del 13 febbraio 2023, nella parte in cui escludeva per le Aree IN l'applicazione del comma 12 dell'articolo 5 della legge regionale Piemonte n. 16/2018, come modificata dalla legge regionale n. 7/2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha impugnato la deliberazione comunale recante modalità applicative e prime disposizioni attuative della legge regionale Piemonte n. 7/2022 in materia urbanistica ed edilizia, contestandone la parte relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia negli edifici o gruppi di edifici ricadenti nelle Aree IN e nelle relative zone e classi di pericolosità idrogeomorfologica. In particolare, è stata censurata l'esclusione dell'applicazione del comma 12 dell'articolo 5 della legge regionale n. 16/2018, come modificata dalla legge regionale n. 7/2022. Il testo della sentenza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che le modifiche legislative sopravvenute nel corso del giudizio, recate dagli articoli 2 e 3 della legge regionale Piemonte n. 7/2025, hanno superato le limitazioni agli interventi di ristrutturazione edilizia stabilite dalla deliberazione comunale impugnata sulla base della previgente normativa regionale. Poiché le parti hanno congiuntamente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, il Collegio ha accolto tale istanza. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di definire il giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere quando le sopravvenienze rendono venuta meno la materia della controversia.

  • art. 5 legge regionale Piemonte n. 16/2018

    Disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia cui si riferiva la deliberazione comunale impugnata; il testo non precisa ulteriormente il contenuto del comma 12.

  • legge regionale Piemonte n. 7/2022

    Ha introdotto modifiche alla disciplina regionale urbanistica ed edilizia cui il Comune aveva dato applicazione con la deliberazione impugnata.

  • artt. 2 e 3 legge regionale Piemonte n. 7/2025

    Le modifiche legislative sopravvenute hanno superato le limitazioni agli interventi di ristrutturazione edilizia contestate nel giudizio, determinando il venir meno della materia del contendere.

Massime di principio

  • La sopravvenienza normativa che elimini o superi le limitazioni contenute nell'atto amministrativo impugnato può determinare la cessazione della materia del contendere, quando venga meno l'attualità della controversia e non residui un interesse alla decisione di merito.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata sulla base di un'istanza congiunta delle parti quando il giudice accerti che le modifiche normative sopravvenute hanno rimosso gli effetti contestati dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione degli interventiPiani regolatori e variantiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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