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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23107/2021 del 18/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di giudizi promossi da un perito assicurativo per ottenere il pagamento di compensi per numerosi incarichi di liquidazione e stima dei sinistri svolti per conto della compagnia. In primo grado il Giudice di pace aveva riconosciuto un credito di euro 512,31; il Tribunale di Napoli, in appello proposto dalla compagnia, ha invece riformato la decisione ritenendo abusivo il frazionamento del credito. Il ricorrente per cassazione ha articolato otto motivi: (1) inammissibilità dell’appello ex art. 339 c.p.c.; (2) rilevanza del giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza del Giudice di pace; (3) violazione dell’art. 274 c.p.c. per mancata riunione dei procedimenti connessi; (4) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che l’attività del perito avesse natura imprenditoriale; (5) violazione della disciplina sull’equo compenso; (6) omesso esame di un fatto decisivo, relativo all’asserita accettazione di un compenso medio di euro 40 per pratica, con produzione di nuovi documenti in cassazione; (7) violazione di un preteso giudicato implicito derivante da precedenti decisioni della Corte; (8) erronea interpretazione dei principi delle Sezioni Unite sul frazionamento del credito. Il ricorrente aveva anche chiesto la rimessione alle Sezioni Unite per contrasto giurisprudenziale.

La decisione

La Corte ha escluso la rimessione alle Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile la produzione documentale ex art. 372 c.p.c. e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi e inammissibili gli altri, confermando la decisione di merito che aveva ravvisato l’abusivo frazionamento del credito. Ha condannato il ricorrente alle spese di cassazione, al pagamento di euro 1.000 ex art. 96, ultimo comma, c.p.c. per abuso del processo e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 339 c.p.c.

    L’appello è ammissibile contro la sentenza del giudice di pace secondo equità quando si deduce la violazione di norme costituzionali, incluso il principio di correttezza e buona fede in relazione al frazionamento del credito.

  • art. 274 c.p.c.

    La riunione di procedimenti connessi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, con natura ordinatoria e quindi insuscettibile di impugnazione e sindacato in cassazione.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno dell’illegittimità del comportamento della compagnia e della natura del rapporto; la Corte non ne ricava un autonomo decisum favorevole al ricorrente.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1175 c.c. per sostenere la violazione dei doveri di correttezza e buona fede; la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per censurare il frazionamento del credito in rapporto al giusto processo; la Corte lo collega alla possibilità di appello ex art. 339 c.p.c. ma conferma la legittimità della decisione impugnata.

  • art. 19-quaterdecies, legge 4 dicembre 2017, n. 172

    Norma richiamata per sostenere l’applicabilità dell’equo compenso; la censura è dichiarata inammissibile perché nuova e non immediatamente applicabile senza accertamenti di fatto.

  • art. 13-bis, legge 31 dicembre 2012, n. 247

    Disposizione sull’equo compenso dei professionisti; la Corte afferma che la questione prospettata è nuova e non dimostrata come applicabile al caso.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione non è ammesso il deposito di documenti nuovi che attengono al merito, salvo quelli relativi all’ammissibilità del ricorso/controricorso o alla nullità della sentenza; la produzione documentale del ricorrente è stata quindi dichiarata inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non consente una nuova valutazione del fatto; inoltre il ricorrente deve rispettare gli oneri di specificità e di indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo deve avere specifica attinenza al decisum; la censura sulla nozione comunitaria di impresa del perito è stata ritenuta priva di pertinenza.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il motivo; la mancata specificazione comporta inammissibilità della censura.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la questione è già stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 183 c.p.c.

    Se il giudice rileva d’ufficio un possibile abusivo frazionamento del credito, deve indicare la questione alle parti, consentendo il contraddittorio.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    In caso di rilievo officioso della questione sul frazionamento del credito, il giudice deve eventualmente riservare la decisione assegnando termine per memorie alle parti.

  • art. 2943, comma 4, c.c.

    Richiamato per osservare che il rischio di prescrizione, invocato dal ricorrente per giustificare la tutela frazionata, può essere scongiurato mediante costituzione in mora.

  • art. 96, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte lo applica per sanzionare l’abuso del processo, ravvisando colpa grave nella proposizione del ricorso manifestamente infondato e inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 374 c.p.c.

    Non ricorrono i presupposti per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, poiché la questione risulta già decisa in modo uniforme.

  • art. 388 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della trasmissione della decisione al giudice competente a valutare l’eventuale revoca del patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Il frazionamento giudiziale di crediti che derivano da un rapporto di durata unico e da un medesimo fatto costitutivo è abusivo quando non sia sorretto da un oggettivo interesse del creditore alla tutela processuale frazionata; in mancanza, il giudice può rilevarne l’illegittimità anche d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio.
  • Quando su una medesima questione si formino giudicati contrastanti, prevale il giudicato successivo in base al criterio temporale.
  • La riunione di cause connesse è un potere discrezionale del giudice, di natura ordinatoria, e la sua mancata adozione non integra di regola vizio deducibile in cassazione se non nei limiti del concreto pregiudizio regolato dalla norma sulle spese.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotti documenti nuovi che attengano al merito della controversia; l’art. 372 c.p.c. consente depositi soltanto nei casi tassativi previsti.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: i motivi devono essere pertinenti al decisum e il ricorrente deve indicare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda le censure.
  • Le questioni già risolte in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità sono inammissibili in cassazione ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • La deduzione di un rischio di prescrizione non basta, da sola, a legittimare la frammentazione della tutela processuale se tale rischio può essere fronteggiato con gli ordinari rimedi sostanziali, come la costituzione in mora.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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