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Sentenza

Sentenza del 22/04/2015 n. 2404 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Nuove prove in appello - Nuovi documenti - Limiti - Non sussistono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava i limiti alla produzione di nuovi documenti nel processo tributario d'appello, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. In particolare, si discuteva se un documento potesse essere considerato "nuovo" soltanto quando fosse formato successivamente al giudizio di primo grado, quando la parte fosse stata impossibilitata a produrlo tempestivamente, quando fosse stato prodotto irritualmente oppure quando non fosse stato depositato nonostante un ordine di esibizione. La sentenza ha escluso tali ulteriori condizioni.

La decisione

La produzione di nuovi documenti in appello è stata ritenuta sempre consentita dall'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. La novità del documento va valutata esclusivamente in relazione alla sua mancata rituale produzione nel giudizio di primo grado. Non è quindi necessario che il documento sia successivo, che la parte non potesse produrlo prima, che sia stato prodotto irritualmente o che non sia stato depositato in esecuzione di un ordine di esibizione del giudice di primo grado. L'esito processuale concreto tra le parti non è specificato nel testo, ma il principio affermato favorisce la parte che ha prodotto i documenti in appello.

Norme richiamate

  • Art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    Nel giudizio d'appello possono essere prodotti nuovi documenti.

    La norma consente la produzione di nuovi documenti in appello senza richiedere che essi siano successivi al primo grado o che la parte dimostri una specifica impossibilità di produzione precedente. Il carattere di novità dipende dalla mancata rituale produzione nel giudizio di primo grado.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d'appello, un documento può essere prodotto per la prima volta in secondo grado anche se esisteva già durante il giudizio di primo grado.
  • Per valutare se il documento sia nuovo, rileva principalmente la sua mancata produzione rituale in primo grado, non la data di formazione del documento.
  • Non occorre dimostrare né l'impossibilità di produrre il documento prima né l'esistenza di una causa giustificativa dell'omesso deposito.
  • La possibilità di produrre documenti nuovi in appello non elimina l'esigenza di depositarli secondo le forme e i termini processuali applicabili.
  • La parte che contesta la produzione documentale in appello non può fondare l'opposizione soltanto sul fatto che il documento fosse già disponibile in primo grado.

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