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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22183/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di liquidazione COSAP notificati a una società concessionaria autostradale per annualità dal 2004 al 2008, relativi all'occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico mediante cavalcavia autostradali. La società destinataria degli avvisi impugnò gli atti sostenendo di rientrare nell'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a, del d.lgs. n. 507/1993, e quindi di non essere tenuta al pagamento. Dopo l'accoglimento in primo grado, la decisione fu riformata in appello su impugnazione del concessionario della riscossione, sul rilievo che la COSAP è dovuta da chi trae beneficio economico dall'occupazione. In cassazione la società autostradale dedusse: 1) violazione di legge per errata individuazione del soggetto passivo della tassa, sostenendo che esso sarebbe solo il titolare della concessione o l'occupante di fatto e, nel caso concreto, lo Stato; 2) e 3) violazione di legge e omessa pronuncia, perché la corte territoriale non avrebbe considerato l'esistenza di un titolo per l'occupazione diverso da quello rilevante ai fini COSAP, con conseguente applicazione dell'esenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il presupposto impositivo della COSAP è l'occupazione di spazi e aree pubbliche, anche soprastanti il suolo, che sottragga effettivamente la superficie all'uso pubblico; nel caso concreto il viadotto autostradale integrava un'occupazione di fatto tassabile. Ha inoltre ritenuto che l'occupazione dovesse considerarsi propria dell'ente concessionario, poiché la società concessionaria realizza e gestisce l'opera pubblica in regime di concessione, traendone il diritto di sfruttamento economico tramite i pedaggi. Perciò l'esenzione prevista per l'occupazione da parte dello Stato non spettava. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto, ove dovuto, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono richiamati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato per censurare la mancata pronuncia su uno dei motivi; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per l'eventuale obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 38 d.lgs. n. 507 del 1993

    Individua il presupposto impositivo della COSAP nell'occupazione di spazi ed aree pubbliche che sottragga la superficie all'uso pubblico.

  • art. 39 d.lgs. n. 507 del 1993

    È richiamato in relazione alla concessione o autorizzazione comunale per l'occupazione; la Corte osserva che la tassazione opera anche in caso di occupazione di fatto.

  • art. 49, lett. a, d.lgs. n. 507 del 1993

    Prevede l'esenzione invocata dalla ricorrente; la Corte afferma che non spetta perché non si configura un'occupazione da parte dello Stato.

  • art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997

    È richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina della COSAP.

  • art. 16 regolamento COSAP

    È richiamato nei motivi di ricorso a sostegno della tesi sull'individuazione del soggetto passivo.

  • art. 822 c.c.

    È richiamato nei motivi di ricorso con riferimento alla natura demaniale del bene occupato.

  • art. 14 regolamento COSAP

    È richiamato nei motivi di ricorso per sostenere l'esistenza di un titolo diverso ai fini del prelievo.

  • art. 143 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    comma 1, comma 2, comma 6

    È richiamato per descrivere il rapporto concessorio: esecuzione dell'opera pubblica, diritto di gestione funzionale e sfruttamento economico, durata della concessione.

Massime di principio

  • Ai fini della COSAP, il presupposto impositivo è l'occupazione di spazi o aree pubbliche che comporti una concreta sottrazione della superficie all'uso pubblico; rileva il fatto oggettivo dell'occupazione, anche se realizzata senza concessione o autorizzazione.
  • L'occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico è assoggettabile alla COSAP al pari di quella sottostante, non essendovi ragioni per un diverso trattamento normativo.
  • In presenza di un'opera pubblica realizzata e gestita in concessione, l'occupazione deve imputarsi al concessionario quando questi esegue l'opera e ne sfrutta economicamente la gestione per la durata della concessione.
  • L'esenzione prevista per l'occupazione da parte dello Stato non si applica quando il bene è gestito in regime concessorio da un soggetto autonomo che non opera come mero sostituto dello Stato.
  • La censura di omessa pronuncia non è fondata se la questione dedotta non incide sull'esito corretto della decisione, una volta accertato il presupposto impositivo e l'insussistenza dell'esenzione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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