Sentenza del 23/05/2019 n. 3194 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
FINANZA LOCALE - IRAP - STRUTTURA AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA - PRESUPPOSTO D'IMPOSTA - SUSSISTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che, ricorrendo tali condizioni, il presupposto impositivo dell'IRAP sussiste. Pertanto, la pretesa tributaria è stata ritenuta fondata nei confronti del contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la sussistenza del presupposto dell'IRAP, ossia dell'autonoma organizzazione dell'attività esercitata dal contribuente. Il requisito ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione, anche se non inserito in strutture riferibili ad altri, e quando utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia di un solo collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
Sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione quando il contribuente è, sotto qualsiasi forma, responsabile dell'organizzazione, seppure non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità, e quando impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
L'IRAP è dovuta quando l'attività non è svolta esclusivamente attraverso il lavoro personale del contribuente, ma beneficia di un'autonoma struttura organizzativa apprezzabile. Sono indici rilevanti l'impiego di beni strumentali non minimi e il ricorso stabile a personale o collaboratori oltre il limite delle attività meramente esecutive o di segreteria.
Massime di principio
- Per stabilire se un'attività professionale è soggetta a IRAP occorre verificare concretamente se il contribuente disponga di una struttura organizzativa autonoma, non essendo sufficiente la sola titolarità dell'attività.
- L'utilizzo di beni strumentali ordinari e indispensabili per esercitare personalmente l'attività, da solo, non dimostra necessariamente l'autonoma organizzazione; diventano rilevanti i beni eccedenti il minimo normalmente necessario.
- L'impiego non occasionale di personale o collaboratori può far scattare l'IRAP quando supera il limite di un collaboratore addetto esclusivamente a mansioni di segreteria o meramente esecutive.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando il ruolo del contribuente nell'organizzazione, i beni impiegati e le modalità e dimensioni della collaborazione altrui.
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