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Sentenza

Sentenza n. 2355/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che, pur accogliendo il ricorso per ottemperanza contro l’inadempimento del Ministero, aveva integralmente compensato le spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Il giudice di primo grado aveva accolto integralmente la domanda di ottemperanza, ritenendo illegittimo il comportamento dell’Amministrazione, che non aveva dato esecuzione a una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato e notificata al Ministero nel 2022, omettendo il pagamento delle somme liquidate. Nonostante tale esito, il TAR aveva compensato integralmente le spese valorizzando le difficoltà organizzative del Ministero, l’elevato numero di controversie, la serialità del contenzioso, la carenza di risorse e la difficoltà di provvedere tempestivamente alle richieste. L’appellante ha sostenuto che tali circostanze riguardassero esclusivamente l’organizzazione interna dell’Amministrazione e non potessero essere poste a carico della parte vittoriosa. Ha inoltre contestato la mancata considerazione dell’interesse personale e professionale all’esecuzione del giudicato e ha chiesto la rifusione delle spese del primo grado nella misura di euro 3.613,00, oltre accessori e contributo unificato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado. Ha affermato che anche nel processo amministrativo la liquidazione delle spese deve essere effettuata avendo riguardo ai parametri del D.M. n. 55 del 2014, valutando le caratteristiche, l’importanza, la difficoltà, il valore della controversia, i risultati conseguiti, nonché il numero e la complessità delle questioni trattate. I parametri ministeriali costituiscono criteri di orientamento e individuano una misura economica standard della prestazione; solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi il giudice deve esplicitare i criteri utilizzati, fermo il limite derivante dall’art. 2233, comma 2, c.c. La regola della condanna del soccombente non è assoluta, potendo le spese essere compensate in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso concreto, tuttavia, il Ministero era soccombente e le difficoltà organizzative non impedivano la condanna alle spese. Il Collegio ha ritenuto eccessiva la somma richiesta di euro 3.613,00, considerando la serialità e la pronta risoluzione della controversia, e ha liquidato le spese del primo grado in euro 1.000,00 oltre accessori. Ha inoltre condannato il Ministero alle spese del grado d’appello, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, disponendo il rimborso del contributo unificato eventualmente versato per entrambi i gradi e la distrazione delle somme in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, secondo la regola generale applicabile anche al processo amministrativo, salvo i casi di deroga previsti dall’ordinamento.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge, tra cui la soccombenza reciproca, l’assoluta novità della questione, il mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    «delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»

    I parametri ministeriali devono essere utilizzati dal giudice per orientare la liquidazione delle spese legali, tenendo conto delle peculiarità concrete della controversia. La serialità e la ridotta complessità della causa possono giustificare una liquidazione inferiore ai valori richiesti dalla parte.

  • art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Impone di considerare, nella liquidazione del compenso, la natura, la difficoltà, il valore della controversia, l’attività prestata, i risultati conseguiti e il numero e la complessità delle questioni trattate.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Anche in assenza di inderogabilità dei minimi tariffari, non possono essere liquidate somme meramente simboliche e non consone al decoro della professione.

  • art. 9, comma 1, l. n. 27/2012

    Ha abrogato il sistema delle tariffe professionali, sicché i valori del D.M. n. 55 del 2014 operano come parametri di orientamento e non come tariffe inderogabili.

  • art. 24 l. n. 794/1942

    È richiamato quale disposizione del previgente sistema fondato sull’inderogabilità dei minimi tariffari, superato dall’abrogazione delle tariffe professionali.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il giudice deve regolare le spese sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, valutando concretamente natura, valore, difficoltà, importanza, attività svolta, risultato conseguito e complessità delle questioni.
  • La serialità di controversie analoghe e la loro ridotta complessità sono elementi rilevanti per determinare l’importo delle spese, potendo giustificare una liquidazione inferiore a quella richiesta dalla parte, purché non meramente simbolica.
  • La condanna della parte soccombente alle spese costituisce la regola generale; la compensazione integrale o parziale richiede una delle ragioni previste dalla legge, comprese la soccombenza reciproca, l’assoluta novità della questione, il mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
  • Le difficoltà organizzative interne dell’amministrazione e la numerosità del contenzioso, di per sé, non giustificano la compensazione delle spese quando l’amministrazione sia risultata soccombente e abbia costretto il privato a promuovere il giudizio.
  • I parametri del D.M. n. 55 del 2014 costituiscono criteri di orientamento e una misura economica standard della prestazione; il giudice deve motivare specificamente soltanto lo scostamento apprezzabile dai valori medi, fermo il divieto di liquidare compensi praticamente simbolici e non conformi al decoro professionale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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