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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25310/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato l'opposizione proposta contro un precedente provvedimento di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale. L'interessato contestava, tra l'altro, la competenza del giudice che aveva respinto la richiesta di revoca ex art. 673 c.p.p. e le valutazioni relative a prescrizione, sospensione condizionale e limitazioni territoriali della misura. In cassazione, tuttavia, l'unico motivo dedotto è stato di violazione di legge e vizio di motivazione per asserita nullità dell'ordinanza, perché il giudice di merito avrebbe negato, nel corso dell'udienza camerale, un termine a difesa al nuovo difensore fiduciario nominato pochi giorni prima; secondo la difesa ciò avrebbe compromesso il diritto a una difesa effettiva, violando l'art. 108 c.p.p., l'art. 125 c.p.p. e l'art. 24 Cost., con conseguente nullità dell'ordinanza ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. Inoltre, il motivo è stato ritenuto generico, poiché non spiegava quali difese ulteriori sarebbero state svolte con il termine richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata concessione del termine a difesa, osservando che la nullità derivante dal diniego del termine previsto dall'art. 108 c.p.p. è una nullità generale a regime intermedio, attinente all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore, e che deve essere eccepita immediatamente dal difensore presente nel momento in cui il termine viene negato, a pena di decadenza. Poiché dagli atti risultava che la difesa non aveva sollevato tempestiva eccezione in udienza, la doglianza è stata considerata tardiva e non deducibile per la prima volta in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato dal provvedimento del Tribunale di Sorveglianza quale base procedurale dell'udienza camerale.

  • art. 666 c.p.p.

    Richiamato dal provvedimento del Tribunale di Sorveglianza quale norma del procedimento di esecuzione/sorveglianza.

  • art. 673 c.p.p.

    Invocato dall'opponente per chiedere la revoca del provvedimento in ragione dell'asserita depenalizzazione del reato presupposto; la Corte rileva che la questione attiene al giudice dell'esecuzione.

  • art. 678 c.p.p.

    Norma richiamata per l'opposizione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e per il relativo procedimento camerale.

  • art. 108 c.p.p.

    Il diniego del termine a difesa è ritenuto, in astratto, fonte di nullità generale a regime intermedio, ma la relativa eccezione deve essere tempestiva e formulata dal difensore presente.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come parametro del vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per qualificare la nullità conseguente al diniego del termine a difesa.

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    La Corte lo richiama per affermare che la nullità a regime intermedio deve essere eccepita nel termine previsto, cioè immediatamente dopo l'atto viziato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla difesa come parametro costituzionale del diritto a una difesa effettiva.

Massime di principio

  • La mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 c.p.p. integra una nullità generale a regime intermedio, perché incide sull'assistenza dell'imputato e non sull'assenza del difensore.
  • Una nullità generale a regime intermedio deve essere eccepita dal difensore presente immediatamente dopo l'atto che la determina; se non viene sollevata in quel momento, è preclusa la deduzione per la prima volta con il ricorso per cassazione.
  • La censura sulla violazione del termine a difesa non è ammissibile se proposta in modo generico e senza indicare concretamente quali ulteriori difese sarebbero state svolte con il termine richiesto.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte può accedere agli atti per verificare la tempestività dell'eccezione processuale quando la nullità dedotta dipende da un fatto processuale oggettivamente verificabile.
  • La questione della revoca di un titolo esecutivo o della verifica della prescrizione/depnalizzazione deve essere trattata dal giudice competente dell'esecuzione, non potendo essere utilmente devoluta al giudice della sorveglianza se estranea alle sue attribuzioni specifiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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