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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12886/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con un solo motivo, il decreto del Giudice di pace di Torino che aveva convalidato il trattenimento presso il CPR di Torino. Ha dedotto la violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 14, comma 3, d.lgs. 286/1998 e all'art. 15, par. 2, della Direttiva 2008/115/CE, lamentando la mancata trasmissione al giudice degli atti della procedura di espulsione da parte della Questura. In particolare, aveva sostenuto che non fosse stato esibito il decreto di espulsione presupposto e che, in sua assenza, il giudice di pace non avrebbe potuto verificare la legittimità della procedura e dei provvedimenti presupposti. La Corte rileva però che agli atti vi erano il decreto di espulsione del 26 ottobre 2020, consegnato all'interessato il 13 novembre 2021, e l'ordine di trattenimento del Questore di Perugia del 13 novembre 2021, notificato e trasmesso al giudice di pace entro il termine di legge; il ricorrente richiamava invece un precedente provvedimento non meglio identificato e di cui non indicava neppure gli estremi, rendendo impossibile ogni ulteriore verifica.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il Giudice di pace avesse effettivamente ricevuto copia degli atti necessari ai fini della convalida, in conformità all'art. 14, comma 3, d.lgs. 286/1998, sicché non sussisteva la denunciata omissione di trasmissione degli atti. La doglianza relativa a un diverso e precedente provvedimento di espulsione è stata considerata non verificabile, perché il ricorrente non ne aveva indicato gli estremi né chiarito se fosse stato impugnato. Sono state inoltre compensate le spese e la Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro formale di censura per violazione di legge, ma il motivo è respinto perché infondato nel merito

  • art. 14, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Il Questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento

    la Corte lo interpreta nel senso che è sufficiente la trasmissione al giudice di pace della copia degli atti relativi al trattenimento e all'espulsione su cui esso si fonda, entro il termine di legge

  • art. 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE

    è menzionato dalla parte ricorrente come norma europea asseritamente violata, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma

Massime di principio

  • In tema di convalida del trattenimento dello straniero, la censura di mancata trasmissione degli atti è infondata quando risulti che il giudice di pace abbia ricevuto copia degli atti rilevanti, compresi il provvedimento di espulsione e l'ordine di trattenimento, entro i termini prescritti.
  • La legittimità della convalida non è infirmata dalla deduzione generica di un precedente provvedimento di espulsione non identificato negli estremi e non specificamente verificabile, poiché il sindacato del giudice presuppone l'individuazione del provvedimento asseritamente mancante o illegittimo.
  • Nel giudizio di legittimità, la contestazione della violazione dell'art. 14, comma 3, d.lgs. 286/1998 richiede la dimostrazione concreta che la documentazione necessaria non sia stata effettivamente trasmessa al giudice della convalida.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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