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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39255/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I difensori di sei imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che, a seguito di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato le condanne con riduzione della pena concordata. I ricorsi deducevano, in modo ritenuto generico, vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per alcuni ricorrenti e sulla determinazione della pena per altri. Un ricorrente censurava inoltre l'asserito erroneo computo della pena. Due ricorrenti sollevavano anche questioni di illegittimità costituzionale della pena prevista per il reato di cui all'art. 74 T.U. stupefacenti. La Corte ha ritenuto che, essendo stato concluso il concordato sulla pena in appello, le questioni oggetto di rinuncia non potessero essere riproposte in cassazione, con conseguente inammissibilità dei ricorsi; ha inoltre rilevato che il calcolo della pena era conforme a quella concordata e che la questione di costituzionalità era già stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha affermato che il ricorso per cassazione su questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in forza dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. è inammissibile, perché il potere dispositivo della parte preclude la riproposizione delle stesse questioni anche nel giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione. Ha inoltre escluso l'errore nel computo della pena per uno dei ricorrenti, osservando che la pena concordata corrispondeva a quella poi irrogata dopo la modifica intervenuta in udienza. Quanto alle censure di illegittimità costituzionale della pena prevista per il reato di cui all'art. 74 T.U. stupefacenti, la Corte ha rilevato che la questione era già stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sulla pena in appello, con rinuncia agli altri motivi, ha effetto preclusivo anche nel giudizio di cassazione sulle questioni rinunciate.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 74 T.U. stupefacenti

    La questione di illegittimità costituzionale della pena prevista per tale reato era già stata ritenuta inammissibile dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Quando l'imputato aderisce al concordato sulla pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinuncia agli altri motivi, non può poi riproporre in cassazione censure riferite alle questioni oggetto di rinuncia, poiché l'accordo produce un effetto preclusivo che si estende al giudizio di legittimità.
  • La deduzione di un errore nel computo della pena è infondata se la pena effettivamente irrogata coincide con quella concordata dalle parti, anche quando la proposta originaria sia stata modificata in udienza dopo il dissenso del pubblico ministero.
  • Le questioni di legittimità costituzionale già dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale non possono fondare un utile motivo di ricorso, almeno nei termini in cui siano riproposte senza elementi nuovi rilevanti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • L'inammissibilità fondata su cause processuali evidenti può essere dichiarata in camera di consiglio non partecipata, senza formalità di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiOmessa dichiarazione
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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