Cassazione Penale, Ordinanza n. 20772/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto vizi di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare i presupposti per il beneficio. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la motivazione di merito escludeva correttamente l'attenuante in ragione del non modico valore dei beni sottratti e della complessiva condotta tenuta dall'imputato.
Norme richiamate
art. 62 n. 6 c.p.
La circostanza attenuante del risarcimento del danno o dell'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose non è riconoscibile quando, secondo la valutazione di merito, manchino i presupposti applicativi; in particolare, il non modico valore dei beni sottratti e la complessiva condotta dell'imputato possono escluderne il riconoscimento.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento di una circostanza attenuante è manifestamente infondato quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione logica e coerente circa l'assenza dei presupposti dell'attenuante.
- Nel furto aggravato in abitazione, il non modico valore dei beni sottratti può legittimamente incidere in senso ostativo sul riconoscimento dell'attenuante del risarcimento o dell'eliminazione delle conseguenze dannose, se la valutazione complessiva del fatto esclude la meritevolezza del beneficio.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve nella mera sollecitazione di una diversa lettura del fatto già congruamente apprezzato dai giudici di merito, la Corte può dichiararlo inammissibile.
Come è indicizzato
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