Sentenza n. 848/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento a) - del provvedimento di non ammissione dello studente alla classe terza della scuola secondaria di primo grado, comunicato in data 11.06.2024 su piattaforma informatica Axios Italia (doc. 1); b) - del verbale del Consiglio di classe in data 07.06. 2024 con il quale veniva deliberata la non ammissione del minore alla classe terza della scuola secondaria di primo grado (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione dello studente alla classe terza della scuola secondaria di primo grado e verbale del Consiglio di classe
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di non ammissione dello studente alla classe terza della scuola secondaria di primo grado, comunicato tramite piattaforma informatica, e il verbale del Consiglio di classe che aveva deliberato la non ammissione, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili. Il testo della sentenza non specifica il contenuto delle singole censure. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno depositato un attestato di idoneità alla classe terza relativo all'anno scolastico 2024/2025 e un piano didattico personalizzato relativo all'anno scolastico 2025/2026. All'udienza pubblica hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione resa in udienza dalla parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha affermato che, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse, il giudice non può decidere la controversia nel merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione. La sopravvenienza è stata ritenuta idonea a rendere inutile l'annullamento degli atti impugnati. Le spese sono state compensate in considerazione della particolare natura della fattispecie.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità della domanda quando sopravviene una situazione di fatto o di diritto che rende inutile la decisione, anche in presenza di una dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati, quale presupposto per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando una situazione di fatto o di diritto, successiva alla proposizione della domanda e non necessariamente satisfattiva, rende inutile l'annullamento dell'atto impugnato.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente in udienza di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può esaminare il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, dovendo pronunciare l'improcedibilità del ricorso.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese quando la fattispecie presenti caratteristiche particolari.
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