Cassazione Penale, Sentenza n. 5368/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva concesso l'affidamento in prova al servizio sociale per una durata quantificata in un anno, nove mesi e dieci giorni. Il ricorrente denunciava l'erronea determinazione della frazione di pena residua da scontare, dovuta al mancato rispetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, del provvedimento di rideterminazione della pena emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'appello di Perugia il 15 ottobre 2021 a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 14 ottobre 2021; in sostanza il Tribunale non aveva tenuto conto della rideterminazione e aveva quindi determinato in eccesso la durata dell'affidamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza (P.Q.M. indica rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma). La Corte ha stabilito che il Tribunale dovrà rideterminare la durata dell'affidamento in prova al servizio sociale in conformità all'art. 47, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, tenendo conto dell'esatta frazione di pena detentiva residua risultante al momento della presentazione dell'istanza, e quindi considerando il provvedimento di rideterminazione della Procura Generale del 15/10/2021.
Norme richiamate
art. 47, comma 1, Ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354)
«il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare»
La durata dell'affidamento in prova al servizio sociale deve corrispondere esattamente al periodo effettivo della pena detentiva ancora da scontare; il giudice di sorveglianza, nel valutare e quantificare il beneficio, è tenuto a determinare il periodo sulla base della frazione residua di pena risultante al momento dell'istanza, compresi eventuali provvedimenti di rideterminazione intervenuti.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Richiamata quale fonte normativa complessiva dell'art. 47; implica il dovere di rispettare i parametri edittali e la corrispondenza temporale fra pena residua e durata della misura alternativa.
Massime di principio
- La durata dell'affidamento in prova al servizio sociale deve essere quantificata in ragione della reale pena detentiva residua al momento della presentazione dell'istanza: il giudice non può ignorare provvedimenti intervenuti che rideterminino tale residuo.
- Se esiste un provvedimento (anche della Procura Generale o altro ufficio esecutivo) che ridetermina la pena prima della decisione del giudice di sorveglianza, quest'ultimo deve tenerne conto nella misura del beneficio; il mancato rispetto comporta annullamento e rinvio.
- In caso di discordanza tra la quantificazione della pena operata dal giudice e documenti di esecuzione che attestino diversa residua, l'interessato può ottenere l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuova determinazione.
- Per chi chiede l'affidamento è prudente allegare all'istanza la documentazione aggiornata sull'esecuzione della pena (provvedimenti di rideterminazione, calcolo esecutivo) per evitare valutazioni errate o ritardi.
- Il principio è applicabile a tutte le misure alternative la cui durata dipende dalla frazione di pena residua: la valutazione deve sempre riferirsi al momento temporale rilevante (di norma la data dell'istanza o l'ultimo provvedimento esecutivo intervenuto).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5235/2023 del 07/02/2023
- Sentenza penale · 7 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5236/2023 del 07/02/2023
- Sentenza penale · 7 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5237/2023 del 07/02/2023
- Sentenza penale · 7 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5241/2023 del 07/02/2023
- Sentenza penale · 7 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5243/2023 del 07/02/2023
- Sentenza penale · 7 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5244/2023 del 07/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →