Cassazione Civile, Sentenza n. 7300/2021 del 16/03/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi al 2005: contestata l'indebita deduzione di costi ai fini IRES/IRAP per euro 6.250.135,00, la conseguente maggiore base imponibile e IRAP e l'indetraibilità dell'IVA per euro 1.250.027,00, nonché l'irrogazione di sanzione unica per cumulo giuridico. La contribuente denunciava, tra l'altro, nullità dell'atto per carenza motivazionale (omessa risposta alle deduzioni ex art.12 comma 7 L.212/2000), mancata prova della fittizietà delle operazioni («carosello»), inapplicabilità del divieto di deduzione di cui all'art.14 comma 4‑bis L.537/1993 a seguito di archiviazione penale, la necessità di escludere ricavi correlati per evitare doppia imposizione e la non applicabilità delle sanzioni per assenza di colpevolezza. In alternativa si deduceva l'applicabilità retroattiva, a favore del contribuente, dell'art.8 comma 2 DL 16/2012 conv. L.44/2012
La decisione
La Corte di Cassazione ha disposto la riunione dei ricorsi e ha rigettato la maggior parte dei motivi proposti dalla contribuente, ritenendo legittima la valutazione delle prove e delle presunzioni operata dalla CTR (gravità, precisione e concordanza degli indizi), nonché la motivazione dell'accertamento salvo i limiti previsti dalla giurisprudenza. Tuttavia la Corte ha accolto un motivo (il decimo del ricorso R.G. 21224/2013) riconoscendo l'applicabilità, se più favorevole e retroattiva, dell'art.8 comma 2 del DL n.16/2012 conv. L.44/2012: ciò comporta che, per operazioni oggettivamente inesistenti, i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese, purché il contribuente provi la diretta afferenza tra ricavi e costi. Sulla base di tale accoglimento la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a quel profilo e la causa rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia per nuovo esame su quel punto; tutti gli altri motivi sono stati respinti e il ricorso R.G. 21217/2013 è stato integralmente rigettato. Sono state altresì confermate le osservazioni sulla legittimità dell'uso delle presunzioni e sull'onere probatorio a carico del contribuente riguardo alla prova contraria e alla prova dell'assenza di colpa per le sanzioni.
Norme richiamate
art. 8 comma 2 DL n.16/2012, conv. L.44/2012
i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese
La Corte ha ritenuto applicabile retroattivamente e, se più favorevole, anche d'ufficio; per operazioni oggettivamente inesistenti permette di escludere dalla base imponibile i ricavi direttamente afferenti ai costi fittizi entro il limite dei costi non ammessi, salvo che il contribuente non provi la diretta afferenza
art. 14 comma 4‑bis L. 537/1993
Norma richiamata nei motivi della contribuente (divieto di deduzione in presenza di reati), ma la Corte osserva che la valutazione va letta alla luce dell'art.8/2012 più favorevole e della mancanza dei requisiti di inerenza/effettività richiesti dall'art.109 TUIR
art. 109 TUIR
Norma sulla inerenza/effettività dei costi: la CTR aveva fondato parte del recupero su mancanza di inerenza e documentazione ai sensi dell'art.109, ragione per cui la deducibilità dei costi è comunque subordinata al rispetto di tali requisiti
artt. 5 e 11 d.lgs. 446/1997
Richiamati come base normativa per la ripresa a tassazione (IRES/IRAP) dei costi ritenuti non documentati o non inerenti
art. 54 DPR 633/1972
Norma che disciplina l'indetraibilità IVA per operazioni inesistenti; la Corte conferma che l'Amministrazione può far valere presunzioni per contestare la detrazione dell'IVA
art. 12 comma 7 e art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Disciplina il contraddittorio endoprocedimentale e il termine dilatorio; la Corte chiarisce che la mancata motivazione specifica punto per punto delle osservazioni del contribuente nell'avviso non comporta automaticamente nullità salvo che la mancata risposta determini una sostanziale incompletezza dell'atto
art. 2729 c.c.
Regola sulle presunzioni semplici: la Corte ribadisce che le presunzioni, valutate nel loro insieme, possono costituire prova ai fini dell'accertamento dell'esistenza di operazioni inesistenti se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Norme procedurali che delimitano le censure ammissibili in cassazione; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità (in particolare nn. 3 e 5) nel valutare i motivi proposti
artt. 5 e 17 d.lgs. 472/1997
Norme sulle sanzioni tributarie: la Corte ricorda che la presunzione di colpa grava sul soggetto che ha commesso l'illecito e che grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza di colpa per ottenere l'esenzione dalle sanzioni
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture come riferite a operazioni oggettivamente inesistenti può utilizzare presunzioni semplici (valutate nel loro insieme) per dimostrare la fittizietà; in tal caso l'onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni
- L'art. 8 comma 2 del DL 16/2012 (conv. L.44/2012) opera come norma più favorevole e retroattiva: se applicabile, i ricavi direttamente afferenti a costi relativi a operazioni non effettuate possono essere esclusi dalla base imponibile entro il limite dei costi non ammessi, ma il contribuente deve provare la diretta afferenza tra ricavi e costi
- La mancata risposta puntuale dell'amministrazione alle osservazioni del contribuente nell'avviso di accertamento non determina automaticamente la nullità dell'atto; è necessario provare che l'omissione abbia reso l'atto sostanzialmente carente o incomprensibile
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è rimessa al giudice del merito e difficilmente sindacabile in Cassazione, salvo vizi motivazionali macroscopici o violazioni di legge nell'impostazione della fattispecie
- Per l'esenzione dalle sanzioni tributarie il contribuente deve fornire prova dell'assenza di colpa o di uno stato di ignoranza incolpevole non superabile con ordinaria diligenza; è insufficiente una mera deduzione teorica della buona fede
- Se si chiede l'esclusione di ricavi correlati a costi ritenuti fittizi ai fini di evitare doppia imposizione, il contribuente deve produrre prove della fittizietà anche dei componenti positivi; non sussiste automaticamente simmetria fra ricavi e costi prima dell'entrata in vigore della disciplina più favorevole
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