Cassazione Civile, Ordinanza n. 30890/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo alla compravendita di un terreno, con cui l'Ufficio aveva rideterminato in aumento il valore dichiarato nell'atto. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per mancato previo esperimento della mediazione ex art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992. In appello la Commissione tributaria regionale, accogliendo parzialmente la tesi del contribuente, aveva ridotto del 25% il valore del bene ritenendo che la presenza, nella zona, di discariche ad alto inquinamento ne determinasse un deprezzamento. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione di norme ambientali e sanitarie, sostenendo che la CTR aveva ridotto il valore in modo arbitrario e senza adeguata considerazione della perizia di parte, e in subordine lamentava l'incongruità del valore accertato rispetto ai valori di mercato risultanti dalla consulenza/perizia prodotta.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile l'unico motivo di ricorso: il richiamo alle norme ambientali e sanitarie era generico e comunque inconferente rispetto alla determinazione dell'imposta di registro; inoltre, la censura mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del fatto, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha anche osservato che la CTR non aveva affatto ignorato la perizia di parte, ma l'aveva espressamente considerata nel rideterminare il valore del terreno, sia pure in misura diversa da quella auspicata dal contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il motivo formalmente prospettato come violazione di legge è stato ritenuto inammissibile perché, in concreto, tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove
d.lgs. n. 152/2006
richiamo ritenuto generico e comunque inconferente rispetto alla determinazione dell'imposta di registro
D.M. sanità 5 settembre 1994
richiamo ritenuto generico e comunque inconferente rispetto alla determinazione dell'imposta di registro
art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato solo nella vicenda processuale di primo grado, per il mancato previo espletamento della mediazione
Cass. n. 11439 del 11/05/2018
richiamata per il principio secondo cui non vi è violazione di legge quando il giudice di merito abbia valutato gli elementi offerti e sia pervenuto a una diversa quantificazione del valore del bene
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente dedotta come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Il richiamo a norme estranee alla disciplina del rapporto controverso non è idoneo a integrare un motivo di ricorso se non viene specificamente indicata la disposizione asseritamente violata e il nesso con la decisione impugnata.
- La valutazione del valore di un bene ai fini dell'imposta di registro, quando il giudice di merito abbia considerato anche elementi tecnici o peritali, non può essere sovvertita in cassazione se la censura si limita a contestare il diverso apprezzamento degli stessi elementi probatori.
- Non integra omessa valutazione della prova il fatto che il giudice di merito abbia esaminato la perizia di parte e se ne sia discostato motivatamente nel determinare il valore del bene.
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