Cassazione Penale, Sentenza n. 18479/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Verticelli era imputato del reato previsto dagli artt. 216, 223 e 237 della legge fallimentare per avere esposto, nella contabilità della cooperativa sociale Ambiente 2000 in liquidazione, passività inesistenti per euro 25.231 risultanti dalla fattura n. 4 del 25/01/2013 emessa dalla s.r.l. Ambiente 2000 (società distinta ma riconducibile all'imputato). In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) che la fattura rappresentava rimborsi forfettari per l'uso della sede e del personale dopo la cessione dell'azienda (post 2010) e quindi non era inesistente; (2) che la cooperativa, pur cessata produttivamente, aveva attività amministrative/residuali che giustificavano le voci fatturate; (3) che mancava il dolo specifico richiesto dalla norma; (4) che non si era arrecato pregiudizio concreto ai creditori, essendo stato aperto un conto per conguagli con saldo attivo e senza insinuazioni dei creditori; (5) che andava riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fallimentare per la particolare tenuità del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché riproposizione di censure già decise dal giudice d'appello senza adeguata specificazione. Ha confermato la ricostruzione della Corte territoriale: la fattura era emessa in prossimità della liquidazione coatta amministrativa, senza documentazione probatoria idonea a giustificare le voci relative a personale e locale per le diverse annualità, e quindi le operazioni vanno ritenute inesistenti. Ha ritenuto sussistente il dolo specifico (pur osservando che la Corte d'appello aveva parlato di dolo generico, la motivazione dimostrava comunque il fine di arrecare pregiudizio ai creditori) e ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., perché il danno deve essere commisurato all'entità della passività inesistente esposta, non a successive concrete distrazioni non contestate. Ha confermato la condanna pronunciata in grado di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge fallimentare - art. 216
Disciplina le fattispecie di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti nell'ambito delle scritture contabili della società fallenda: la condotta è sanzionata e volta a tutelare i creditori dal trasferimento fittizio di debiti.
legge fallimentare - art. 223
Norma collegata alle irregolarità nelle scritture contabili e alle condotte fraudolente che possono compromettere il patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori; richiamata in combinazione con le altre disposizioni penali fallimentari.
legge fallimentare - art. 237
Ulteriore disposizione sanzionatoria in materia fallimentare richiamata nel capo d'imputazione; la Corte ha valutato complessivamente la fattispecie alla luce delle norme penali fallimentari citate.
legge fallimentare - art. 219, comma 3 (attenuante)
L'attenuante per particolare tenuità del danno va commisurata alla condotta effettivamente consumata (alla somma di passività inesistenti esposta), non all'entità complessiva del passivo fallimentare; se la condotta espone passività di una certa entità l'attenuante non è applicabile.
Giurisprudenza di legittimità (sul principio di inammissibilità dei motivi ripetitivi)
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492
La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui in Cassazione sono inammissibili i ricorsi che ripropongono doglianze già esaminate e decise in sede di gravame senza portare elementi di novità o specificazione esterna sufficiente.
Massime di principio
- Una fattura emessa in prossimità della dichiarazione di insolvenza, senza documentazione che giustifichi voci ripartite su più annualità, può essere considerata operazione inesistente: il giudice richiede prove scritte e riscontri specifici per attività continuative o rimborsi pluriennali.
- Il dolo specifico richiesto dalle norme penali fallimentari può essere desunto dal contesto fattuale (tempistica, collegamenti societari e intento a spostare oneri tra entità riconducibili allo stesso amministratore) anche se la motivazione usa termini generici; la prova del fine di arrecare pregiudizio ai creditori può essere ricavata dagli elementi indiziari.
- Le attenuanti per particolare tenuità del danno (art. 219 l.f.) vengono valutate sulla base dell'entità della passività inesistente esposta: non sono applicabili se la somma potenzialmente lesiva è significativa, indipendentemente dall'effettivo sviluppo del danno successivo.
- Le deposizioni di testi che risultano avere un interesse diretto nella questione (es. dipendenti o rappresentanti della società collegata all'imputato) hanno valore probatorio limitato se non corredate da documenti indipendenti che confermino le operazioni contestate.
- In Cassazione vige il divieto di riproporre pedissequamente questioni già decise in appello: i motivi devono essere specifici e apportare elementi nuovi o errori di diritto chiaramente individuabili per non essere dichiarati inammissibili.
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