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Sentenza

Sentenza n. 8275/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento dei seguenti atti: 1) circolare prot. 0007015 del 25 febbraui 2026 emessa dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza di rideterminazione con scorrimento della graduatoria di merito, assegnazione dei vincitori ed avvio corso di formazione; 2) decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale, in persona del Direttore Centrale p.t. del 8 maggio 2025, pubblicato in pari data sul Bollettino Ufficiale del Personale, Supplemento Straordinario 1/22, di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno alla Polizia di Stato, per titoli ed esame, per la copertura di 411 posti per Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato.

Giustizia amministrativa202603498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria definitiva di un concorso interno per 411 posti di vice ispettore della Polizia di Stato e successiva circolare di scorrimento della graduatoria con ammissione al corso dei candidati fino alla posizione n. 629

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato al n. 685 della graduatoria, ha impugnato la graduatoria approvata l'8 maggio 2025 e la successiva circolare del 25 febbraio 2026, con cui l'amministrazione aveva disposto lo scorrimento fino alla posizione n. 629, lamentando la propria esclusione dai beneficiari. Ha dedotto di non aver ricevuto il punteggio per una medaglia NATO conseguita nell'operazione ISAF XVIII e per una croce commemorativa conseguita nell'operazione nazionale Strade Pulite e Sicure. La Commissione aveva escluso la valutazione perché i riconoscimenti si riferivano a fatti anteriori all'ingresso nei ruoli della Polizia di Stato. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della lex specialis, dell'art. 8 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, disparità di trattamento, violazione del legittimo affidamento, arbitrarietà, illogicità e irragionevolezza, sostenendo che le onorificenze avrebbero dovuto essere valutate anche se conseguite prima dell'ingresso nella Polizia di Stato. Con il secondo motivo sono stati dedotti difetto di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, contraddittorietà, disparità di trattamento, violazione del legittimo affidamento e ingiustizia manifesta, evidenziando che i titoli erano stati conseguiti durante il servizio nell'Esercito italiano. L'amministrazione ha eccepito la tardività dell'impugnazione, rilevando che la graduatoria era immediatamente lesiva e avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di tardività. Ha ritenuto che il candidato avesse un interesse attuale e concreto già al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva, poiché la corretta valutazione dei titoli avrebbe potuto collocarlo in una posizione migliore, rilevante anche in vista di future rinunce, esclusioni o scorrimenti. Pertanto, la graduatoria e gli atti presupposti avrebbero dovuto essere impugnati entro il termine decorrente dalla pubblicazione dell'8 maggio 2025. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile nella parte diretta contro la graduatoria e inammissibile nella parte relativa alla mancata inclusione nello scorrimento del 25 febbraio 2026, quale conseguenza della posizione ormai non più contestabile. Il Collegio ha comunque rilevato, ad abundantiam, che la scelta della Commissione di valutare le ricompense e onorificenze soltanto se riferite a eventi successivi all'assunzione nella Polizia di Stato non appariva manifestamente irragionevole, considerato il carattere interno del concorso, la previsione delle onorificenze tra i titoli di servizio e la discrezionalità della Commissione nella specificazione dei criteri di valutazione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 15 d.P.R. 487/1994

    i termini per l'impugnazione di una graduatoria decorrono dalla data di pubblicazione dell'atto

    La pubblicazione della graduatoria fa decorrere il termine per impugnarla, a tutela della certezza delle posizioni giuridiche dei candidati e della stabilità dell'assetto concorsuale.

  • art. 8, comma 1, lett. a), n. 5 del bando di concorso

    La disposizione riguarda la valutazione di ricompense e onorificenze nell'ambito dei titoli di servizio; il TAR ha ritenuto non manifestamente irragionevole la specificazione operata dalla Commissione.

  • art. 8, comma 1 d.P.R. 487/1994

    È stato invocato dal ricorrente in relazione ai criteri concorsuali, ma la decisione non fonda su tale disposizione una specifica statuizione autonoma.

  • art. 97 Cost.

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, senza che il TAR ravvisasse una violazione rilevante ai fini della decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • Il candidato a un concorso ha un interesse attuale e concreto a impugnare la propria collocazione in graduatoria anche quando non sia collocato tra i vincitori, se l'accoglimento della censura può attribuirgli una posizione migliore e aumentare le chances di successivo scorrimento della graduatoria.
  • La mancata valutazione di titoli che incide sulla posizione in graduatoria deve essere contestata entro il termine decorrente dalla pubblicazione della graduatoria definitiva; il successivo scorrimento non riapre il termine per impugnare la graduatoria ormai divenuta inoppugnabile.
  • La contestazione della mancata inclusione in uno scorrimento è inammissibile quando tale esclusione costituisce conseguenza diretta della posizione nella graduatoria, divenuta non più contestabile per tardiva impugnazione.
  • In un concorso interno, non è manifestamente irragionevole che la Commissione, qualora il bando collochi ricompense e onorificenze tra i titoli di servizio, ne circoscriva la valutazione a quelle riferite a eventi successivi all'ingresso del candidato nell'amministrazione, purché tale criterio sia coerente con la procedura e con la lex specialis.
  • La pubblicazione della graduatoria concorsuale assolve a un'esigenza di certezza delle posizioni giuridiche, impedendo che l'assetto dei vincitori e degli idonei sia rimesso in discussione dopo la scadenza del termine di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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