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Sentenza

Sentenza n. 2692/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro i dinieghi di autotutela relativi alla mancata assunzione nella polizia penitenziaria per carenza del requisito staturale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidate escluse)

Prevale il privato

La controversia

Le appellanti avevano partecipato a precedenti procedure concorsuali e, pur essendosi collocate in posizione utile o potenzialmente utile per successive assunzioni autorizzate dalla legge, erano state escluse per il mancato possesso del requisito minimo di altezza allora previsto dalla normativa. Avevano impugnato senza successo i provvedimenti di esclusione, sui quali si era formato il giudicato. Dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 ottobre 2017, causa C-409/16, che aveva ritenuto potenzialmente contrario al diritto unionale un requisito di statura idoneo a svantaggiare in prevalenza le donne, avevano chiesto all'Amministrazione di annullare in autotutela i dinieghi di assunzione e di procedere all'assunzione, oltre al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo esaurito il rapporto per effetto del giudicato e non retroattiva la disciplina successiva sui requisiti fisici. In appello le interessate hanno dedotto la violazione dei principi di effettività della tutela, equo processo e certezza del diritto, nonché la violazione e falsa applicazione della legge n. 2/2015, sostenendo che essa avesse natura interpretativa e che l'Amministrazione avrebbe dovuto disapplicare la normativa interna incompatibile con il diritto unionale. Hanno inoltre riproposto i motivi di primo grado senza specifiche censure alla sentenza appellata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. In udienza le appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse alle domande di annullamento dei dinieghi di autotutela e di accertamento del diritto all'assunzione; tali domande sono state pertanto dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. La mera riproposizione dei motivi di primo grado è stata dichiarata inammissibile, poiché l'appello deve contenere specifiche censure contro la sentenza appellata, salvo quanto relativo ai motivi assorbiti. È stata invece esaminata la domanda risarcitoria, ritenuta infondata. Il Collegio ha rilevato che il diritto all'assunzione sarebbe sorto soltanto nel 1996, in presenza dei requisiti allora vigenti, tra i quali quello staturale mancante alle interessate. L'Amministrazione aveva applicato la normativa nazionale vigente, sicché non era ravvisabile una violazione colposa dei suoi doveri di diligenza. Neppure poteva pretendersi, con riguardo al 1996, la disapplicazione della normativa interna per contrasto con il diritto unionale: la direttiva 76/207/CEE, come interpretata dalla successiva sentenza della Corte di giustizia del 2017, non presentava all'epoca un contenuto incondizionato e sufficientemente preciso tale da rendere immediatamente configurabile per l'Amministrazione l'obbligo di disapplicazione. Inoltre, la valutazione della colpa deve essere compiuta in relazione al quadro normativo e al contesto storico esistenti al momento della condotta. Escluso l'elemento soggettivo della responsabilità, il Collegio ha respinto la domanda risarcitoria senza esaminare gli ulteriori presupposti della responsabilità. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità delle questioni e per la mancata costituzione del Ministero in appello.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.l. 456/1995

    La disposizione è richiamata quale base normativa della possibilità di successive assunzioni delle candidate collocate nelle precedenti graduatorie.

  • art. 1 d.l. 234/1996

    Decreto-legge non convertito, i cui precetti rilevanti sono stati reiterati dalla successiva normativa sulle assunzioni di personale utilmente collocato in graduatoria.

  • art. 1 d.l. 479/1996, convertito dalla l. 579/1996

    Ha autorizzato l'assunzione di personale utilmente collocato nelle precedenti graduatorie, subordinandola al possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, incluso il requisito staturale.

  • art. 14, comma 1, lett. n), punto 1, l. 395/1990

    Norma nazionale allora vigente applicata dall'Amministrazione per il requisito fisico richiesto al personale dell'Amministrazione penitenziaria.

  • art. 1 d.P.R. 904/1983

    Richiamava la disciplina dei requisiti fisici applicabile al reclutamento.

  • art. 2 l. 874/1986

    Conteneva la disciplina del requisito staturale applicata al momento delle esclusioni.

  • art. 1 l. 2/2015

    Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.

    Il TAR aveva escluso che la disposizione avesse natura di interpretazione autentica e, quindi, efficacia retroattiva; tale questione è stata richiamata nell'appello, ma la domanda risarcitoria è stata definita sulla base dell'assenza di colpa dell'Amministrazione.

  • d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

    Regolamento entrato in vigore il 16 gennaio 2016, richiamato quale disciplina successiva sui parametri fisici.

  • art. 2043 c.c.

    La colpevolezza dell'Amministrazione costituisce elemento da verificare anche qualora la responsabilità sia ricondotta alla responsabilità aquiliana.

  • direttiva 76/207/CEE, artt. 1, 2 e 3

    Tutela la parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e vieta discriminazioni dirette o indirette, ma il Collegio ha ritenuto che, nel contesto storico del 1996, le sue disposizioni non fossero sufficientemente incondizionate e precise da imporre immediatamente all'Amministrazione la disapplicazione della normativa interna.

  • direttiva 76/207/CEE, art. 4

    sopprimere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento

    L'obbligo di soppressione delle disposizioni incompatibili gravava sullo Stato legislatore; non rendeva esigibile, nel caso concreto e nel 1996, la disapplicazione amministrativa della normativa nazionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa richiamata per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle appellanti.

  • art. 9, par. 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti interessate.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello la mera riproposizione dei motivi dedotti in primo grado è inammissibile quando non si traduca in specifiche censure contro la sentenza appellata, salvo la riproposizione dei motivi assorbiti.
  • La rinuncia all'interesse a ottenere una pronuncia sulle domande di annullamento e di accertamento, dichiarata dalla parte in udienza, comporta l'improcedibilità di tali domande per sopravvenuta carenza di interesse; il giudice deve prenderne atto nell'esercizio del potere dispositivo della parte.
  • Ai fini della responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione, la colpevolezza deve essere valutata in relazione al quadro normativo, giurisprudenziale e storico esistente al momento della condotta, anche quando la responsabilità sia ricondotta allo schema contrattuale.
  • L'obbligo dell'amministrazione di disapplicare la normativa interna contrastante con il diritto unionale presuppone che la disposizione europea invocata sia sufficientemente precisa e incondizionata da attribuire una situazione soggettiva immediatamente tutelabile. L'incertezza sulla portata della disciplina europea e sulla configurabilità dell'obbligo esclude la negligenza dell'amministrazione.
  • L'esclusione di un requisito costitutivo della responsabilità, quale la colpa o la mancanza di diligenza dell'amministrazione, è sufficiente a respingere la domanda risarcitoria senza necessità di esaminare gli ulteriori presupposti della responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDanno da provvedimento illegittimoAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaPrimato del diritto UE e disapplicazioneDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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