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Sentenza

Sentenza n. 384/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 3224/2024, pubblicata in data 20/06/2024, resa dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento iscritto al n. R.G. 13697/2023.

Giustizia amministrativa202504337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 3224/2024, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero a erogarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, per l'importo nominale di euro 500,00 annui relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione il 27 giugno 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario avesse immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti del Ministero e che l'obbligo amministrativo consistesse nel far conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Verificati il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica mediante accredito dell'importo nominale riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha inoltre nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo l'esecuzione nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto presupposto per procedere all'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche se pronunciata in materia di lavoro pubblico, può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza quando imponga all'amministrazione un obbligo concreto di attribuire al beneficiario l'utilità riconosciuta nel titolo giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo deve verificare il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • L'amministrazione è tenuta a conformarsi al contenuto conformativo-ordinatorio della sentenza del giudice ordinario e deve adottare gli atti necessari a conseguire concretamente al privato il bene della vita già riconosciuto dal giudicato.
  • La persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e a nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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