Cassazione Penale, Sentenza n. 1127/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto che ha dichiarato inammissibili le osservazioni della difesa e ha approvato il rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario. Si lamentava: errata applicazione della normativa ratione temporis (applicazione del D.Lgs. n.159/2011 art.43 invece delle norme previgenti: art.7 d.l.230/89 e art.5 D.M. 293/91) in quanto la proposta applicativa della misura di prevenzione era antecedente al 13/10/2011; violazioni con riferimento alla gestione del precedente amministratore Ziccardi (presunte illegittimità, vendite sottovalutate, conflitti e mala gestio); voci contabili contestate relative a parcelle e perizie ritenute inutili o non pertinenti; richiamo alla presunta violazione di legge ai sensi dell'art.606 lett. b) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono generici e reiterativi rispetto alle questioni già esaminate dal Tribunale. Ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi giurisprudenziali sul giudizio di approvazione del rendiconto: il controllo riguarda le singole voci contabili e non può trasformarsi in un accertamento di responsabilità civile o di merito sulla gestione. Quanto alla questione ratione temporis, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, se la proposta applicativa era antecedente al 13/10/2011, trovano applicazione le disposizioni previgenti (D.M. 293/1991), pur confermando l'orientamento interpretativo della giurisprudenza recente. Le osservazioni difensive sono state ritenute, in sostanza, espressione di mero dissenso o tesi di merito non sindacabili in cassazione. Condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 606 lett. b) c.p.p.
Fondamento formale del motivo di cassazione invocato dal ricorrente; la Corte rileva che le doglianze sono generiche e non consistono in specifica violazione di legge, rendendo il motivo inammissibile.
D.Lgs. n.159/2011 art. 43
Norma richiamata nel provvedimento impugnato; la Corte osserva che, per i procedimenti con proposta applicativa anteriore al 13/10/2011, prevalgono le regole previgenti, ma le modifiche del 2011 non hanno mutato sostanzialmente la natura del giudizio di approvazione del rendiconto.
art. 117 co.1 D.Lgs. n.159/2011
Richiamato per spiegare l'applicazione ratione temporis delle disposizioni sul rendiconto: contribuisce a determinare quale normativa sia applicabile in base alla data della proposta applicativa.
D.M. n.293/1991 (art. 5)
Normativa previgente considerata applicabile se la proposta applicativa era antecedente al 13/10/2011; disciplina le modalità di approvazione del rendiconto di gestione nella fase previgente al D.Lgs. 159/2011.
art. 7 d.l. 230/1989
Richiamato come parte della normativa previgente cui il ricorrente riteneva si dovesse far riferimento ratione temporis.
art. 116 R.D. 1942/67
Citando la normativa storica richiamata dal ricorrente; la Corte non riconosce che il suo richiamo modifichi la portata del controllo sul rendiconto effettuato dal Tribunale.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento di cassazione; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e l'ammenda.
Massime di principio
- Il giudizio di approvazione del rendiconto di gestione è limitato al controllo delle singole voci contabili: non è la sede per discutere questioni di merito gestionale o per instaurare un accertamento di responsabilità civile dell'amministratore.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e fondati su chiara violazione di legge; deduzioni generiche o mero dissenso sulle scelte gestionali sono inammissibili in Cassazione.
- Quanto alla applicazione ratione temporis delle norme, se la proposta di misura è stata depositata prima del 13/10/2011 si applicano, in linea generale, le disposizioni previgenti (es. D.M. 293/1991), salvo che la diversa formulazione non incida sulla natura del giudizio; occorre verificare la data della proposta applicativa per stabilire la normativa applicabile.
- Errori formali o richiami normativi errati nel provvedimento impugnato non sono automaticamente idonei a rendere annullabile l'atto, salvo che incidano effettivamente sui poteri di controllo del giudice o sulla regolarità della procedura.
- In procedimenti di prevenzione, le contestazioni relative a precedenti amministratori che implicano valutazioni di responsabilità richiedono l'instaurazione di separata azione appropriata (es. azione di responsabilità civile) e non possono essere risolte attraverso il giudizio sul rendiconto.
- Ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle Ammende), soprattutto se si riscontrano profili di colpa nella determinazione del ricorso.
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