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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1127/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto che ha dichiarato inammissibili le osservazioni della difesa e ha approvato il rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario. Si lamentava: errata applicazione della normativa ratione temporis (applicazione del D.Lgs. n.159/2011 art.43 invece delle norme previgenti: art.7 d.l.230/89 e art.5 D.M. 293/91) in quanto la proposta applicativa della misura di prevenzione era antecedente al 13/10/2011; violazioni con riferimento alla gestione del precedente amministratore Ziccardi (presunte illegittimità, vendite sottovalutate, conflitti e mala gestio); voci contabili contestate relative a parcelle e perizie ritenute inutili o non pertinenti; richiamo alla presunta violazione di legge ai sensi dell'art.606 lett. b) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono generici e reiterativi rispetto alle questioni già esaminate dal Tribunale. Ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi giurisprudenziali sul giudizio di approvazione del rendiconto: il controllo riguarda le singole voci contabili e non può trasformarsi in un accertamento di responsabilità civile o di merito sulla gestione. Quanto alla questione ratione temporis, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, se la proposta applicativa era antecedente al 13/10/2011, trovano applicazione le disposizioni previgenti (D.M. 293/1991), pur confermando l'orientamento interpretativo della giurisprudenza recente. Le osservazioni difensive sono state ritenute, in sostanza, espressione di mero dissenso o tesi di merito non sindacabili in cassazione. Condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Fondamento formale del motivo di cassazione invocato dal ricorrente; la Corte rileva che le doglianze sono generiche e non consistono in specifica violazione di legge, rendendo il motivo inammissibile.

  • D.Lgs. n.159/2011 art. 43

    Norma richiamata nel provvedimento impugnato; la Corte osserva che, per i procedimenti con proposta applicativa anteriore al 13/10/2011, prevalgono le regole previgenti, ma le modifiche del 2011 non hanno mutato sostanzialmente la natura del giudizio di approvazione del rendiconto.

  • art. 117 co.1 D.Lgs. n.159/2011

    Richiamato per spiegare l'applicazione ratione temporis delle disposizioni sul rendiconto: contribuisce a determinare quale normativa sia applicabile in base alla data della proposta applicativa.

  • D.M. n.293/1991 (art. 5)

    Normativa previgente considerata applicabile se la proposta applicativa era antecedente al 13/10/2011; disciplina le modalità di approvazione del rendiconto di gestione nella fase previgente al D.Lgs. 159/2011.

  • art. 7 d.l. 230/1989

    Richiamato come parte della normativa previgente cui il ricorrente riteneva si dovesse far riferimento ratione temporis.

  • art. 116 R.D. 1942/67

    Citando la normativa storica richiamata dal ricorrente; la Corte non riconosce che il suo richiamo modifichi la portata del controllo sul rendiconto effettuato dal Tribunale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento di cassazione; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e l'ammenda.

Massime di principio

  • Il giudizio di approvazione del rendiconto di gestione è limitato al controllo delle singole voci contabili: non è la sede per discutere questioni di merito gestionale o per instaurare un accertamento di responsabilità civile dell'amministratore.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e fondati su chiara violazione di legge; deduzioni generiche o mero dissenso sulle scelte gestionali sono inammissibili in Cassazione.
  • Quanto alla applicazione ratione temporis delle norme, se la proposta di misura è stata depositata prima del 13/10/2011 si applicano, in linea generale, le disposizioni previgenti (es. D.M. 293/1991), salvo che la diversa formulazione non incida sulla natura del giudizio; occorre verificare la data della proposta applicativa per stabilire la normativa applicabile.
  • Errori formali o richiami normativi errati nel provvedimento impugnato non sono automaticamente idonei a rendere annullabile l'atto, salvo che incidano effettivamente sui poteri di controllo del giudice o sulla regolarità della procedura.
  • In procedimenti di prevenzione, le contestazioni relative a precedenti amministratori che implicano valutazioni di responsabilità richiedono l'instaurazione di separata azione appropriata (es. azione di responsabilità civile) e non possono essere risolte attraverso il giudizio sul rendiconto.
  • Ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle Ammende), soprattutto se si riscontrano profili di colpa nella determinazione del ricorso.

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