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Sentenza

Sentenza n. 4/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento del decreto M_D AB05933 REG2022 0076141 del 18 febbraio 2022 notificato il 23 aprile 2022 riferito alla scheda n. 45 valutata sull'operato del Serg. Magg. Falcone Enrico relativa al periodo 02/10/2020-29/08/2021, nella sola parte in cui evidenzia: “considerato che le prime tre censure prospettate risultano infondate, in quanto: - Le valutazioni periodiche sono autonome e indipendenti l'una dall'altra, escludendo che il giudizio abbia carattere meramente reiterativo. In ordine alla denunciata carenza motivazionale della valutazione ricevuta, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale i documenti caratteristici non recano articolati rendiconti e cronache di avvenimenti, peraltro esplicitati dalle autorità valutatrici nelle relazioni tecniche fornite, ma costituiscono la necessaria sintesi del rendimento reso dal militare nel periodo compreso dal documento. Peraltro, la valutazione è motivata e necessariamente condizionata dalla presenza di una sanzione disciplinare, comminata al ricorrente nel periodo valutativo in argomento. Infine, le assenze del compilatore non pregiudicano la titolarità dell'autorità gerarchica intervenuta alla compilazione del documento. Si evidenzia, infatti, che conformemente alla normativa vigente in materia di documentazione caratteristica, l'astensione è una facoltà riconosciuta alle autorità valutatrici che non può essere invocata a priori dal valutando; - Nel giudizio sintetico del primo revisore, contenuto nella parte quarta del documento, vi è un esplicito seppur necessariamente sintetico riferimento all'inserimento del militare nell'ambito del “parco radio”. Le autorità valutatrici, per altro nelle relazioni tecniche fornite, hanno chiarito come l'attività contestata non sia stata effettivamente svolta nei suoi aspetti più salienti, ma sia stata limitata allo svolgimento di operazioni marginali, a causa della indisponibilità nello stesso militare; - Conformemente a quanto dichiarato dalle autorità valutatrici nelle relazioni tecniche fornite, il valutando è stato inquadrato, coerentemente con le tabelle organiche dell'ente, alle dirette dipendenze del compilatore. L'affermazione pertanto, conferma la correttezza della linea gerarchica intervenuta nella compilazione e nella revisione del documento”; della scheda numero d'ordine 45 documento ricompilato ai sensi della M_D AB05933 circolare numero REG2022 0134013, datata 14 marzo 2022 Ministero della Difesa/DGPM; di ogni documento precedente o conseguenziale agli stessi.

Giustizia amministrativa202200512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: scheda valutativa n. 45, relativa al periodo 2 ottobre 2020-29 agosto 2021, e il decreto di riesame che ne confermava i presupposti e le valutazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare valutato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la scheda valutativa n. 45, recante il giudizio finale di “superiore alla media”, deducendo, con un unico complesso motivo, difetto di motivazione, sviamento, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, contraddittorietà e arbitrarietà della valutazione, violazione dell’art. 689 del d.P.R. n. 90/2010, dell’art. 97 Cost. e delle istruzioni ministeriali sulla redazione dei documenti caratteristici. In particolare, ha sostenuto che gli fosse stata attribuita una mansione, quella di “sistemista della rete di trasporto”, mai effettivamente svolta; che alcuni incarichi fossero stati svolti alle dipendenze di autorità diverse dal compilatore; che, durante le assenze del compilatore e per gli incarichi ulteriori, non fossero stati acquisiti gli elementi informativi o le relazioni tecniche dei superiori gerarchici direttamente a conoscenza dell’attività prestata; e che il giudizio peggiorativo fosse stato influenzato da una sanzione disciplinare successivamente annullata in sede giurisdizionale. Il ricorrente ha inoltre evidenziato la reiterazione degli errori, nonostante l’annullamento e la ricompilazione della scheda.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la scheda valutativa n. 45, con salvezza del potere-dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi. L’art. 689 del d.P.R. n. 90/2010 richiede che la documentazione caratteristica sia compilata dall’autorità dalla quale il militare dipende per l’impiego, sulla base di un effettivo rapporto di servizio idoneo a consentire un giudizio personale, diretto e obiettivo. Quando il militare svolga ulteriori incarichi o non sia stato costantemente sottoposto al controllo del compilatore, devono essere acquisiti gli elementi informativi delle autorità gerarchiche direttamente competenti; in mancanza di sufficienti elementi, il compilatore deve astenersi secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile. Nel caso concreto, l’Amministrazione ha indicato una mansione non effettivamente assegnata, non ha adeguatamente considerato gli incarichi svolti presso diverse articolazioni e non ha acquisito il necessario apporto istruttorio dei superiori che avevano avuto conoscenza diretta dell’attività del militare. Tali carenze hanno reso arbitraria la valutazione. Il giudice ha precisato che la valutazione del personale militare esprime discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito, ma può essere annullata quando risulti manifestamente arbitraria, irrazionale, illogica o fondata sul travisamento dei fatti. Nel caso esaminato, il giudizio non risultava coerente con gli elementi istruttori, con i giudizi positivi attribuiti ai singoli parametri e con il superamento giudiziale della sanzione disciplinare posta a fondamento del peggioramento. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 689 d.P.R. 90/2010

    La documentazione caratteristica deve essere compilata dall’autorità dalla quale il militare dipende per l’impiego, sulla base di un rapporto di servizio effettivo idoneo a consentire un giudizio personale, diretto e obiettivo; in mancanza di tali presupposti il superiore deve astenersi.

  • art. 693, comma 1, lett. c), d.P.R. 90/2010

    Quando il militare abbia svolto compiti ulteriori o non sia stato direttamente seguito dal compilatore, devono essere acquisiti elementi informativi dall’autorità militare competente per tali attività.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e trasparenza costituiscono parametri di legittimità anche delle valutazioni caratteristico-professionali del personale militare.

  • circolare del Ministero della Difesa prot. M-D GMIL V SS 0610740 del 2008

    il procedimento relativo alla documentazione caratteristica del personale militare non ha natura sanzionatoria, ma è strumento organizzativo del quale si avvale l'Amministrazione per fotografare, in relazione a determinati periodi di tempo ed in prospettiva degli avanzamenti di carriera, l'efficienza dei propri dipendenti

    La documentazione caratteristica deve rappresentare in modo specifico e individuale il rendimento del militare nei diversi incarichi effettivamente svolti.

Massime di principio

  • La documentazione caratteristica del personale militare deve essere redatta dall’autorità cui il militare dipende per l’impiego, in presenza di un effettivo rapporto di servizio che consenta una valutazione personale, diretta e obiettiva.
  • Quando il militare abbia svolto incarichi ulteriori o alle dipendenze di autorità diverse dal compilatore, la valutazione deve essere preceduta dall’acquisizione di elementi informativi e relazioni tecniche delle autorità che abbiano avuto diretta conoscenza dell’attività svolta.
  • Il compilatore che non disponga di elementi sufficienti per formulare un giudizio personale e diretto non può procedere a una valutazione arbitraria, ma deve astenersi e applicare le modalità sostitutive previste dalla disciplina sulla documentazione caratteristica.
  • La discrezionalità tecnica dell’Amministrazione nella valutazione del personale militare non impedisce il sindacato giurisdizionale quando il giudizio sia manifestamente arbitrario, illogico, irrazionale, contraddittorio o fondato sul travisamento dei fatti; tale sindacato verifica la legalità, ragionevolezza e imparzialità del procedimento senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
  • Una scheda valutativa è illegittima quando indica incarichi non effettivamente svolti o omette di considerare, mediante adeguata istruttoria, le diverse attività espletate dal militare, poiché in tal modo il giudizio non costituisce una sintesi attendibile del rendimento nel periodo considerato.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoInvalidità del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereDifetto di motivazione

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