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Sentenza

Sentenza n. 1869/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. 39 adottata in data 30.04.2025 dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Incisa Scapaccino, non notificata, con la quale sono state accolte le controdeduzioni ai motivi ostativi presentati dalla società Rec 007 S.r.l., dando l’assenso alla prosecuzione dell’iter della pratica di autorizzazione alla realizzazione di un impianto BESS nel Comune di Incisa Scapaccino; - degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziale e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore, consequenziale statuizione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 01.07.2025: - della determinazione del Responsabile del Servizio SUAP della Comunità Collinare “Vigne e Vini”, n. 3/2025, adottata il 05.05. 2025, che ha assunto la nuova determinazione di conclusione finale della Conferenza del Servizi, in senso positivo all’istanza presentata dalla società Rec 007 S.r.l. al fine di realizzare un “impianto BESS di potenza nominale pari a 30 MW, in Via Prata snc, Incisa Scapaccino”; - degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziale e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore, consequenziale statuizione.

Giustizia amministrativa202501089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale n. 39 del 30 aprile 2025, che ha superato il precedente parere negativo e consentito la prosecuzione dell’iter per un impianto BESS da 30 MW, e determinazione SUAP n. 3/2025 del 5 maggio 2025, conclusiva in senso favorevole della conferenza di servizi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e proponente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, dichiaratisi proprietari di terreni, titolari di società proprietarie di terreni e titolari di aziende confinanti con l’area produttiva interessata, hanno impugnato la determinazione comunale che aveva accolto le osservazioni della società proponente e consentito la prosecuzione dell’iter autorizzativo per un impianto di accumulo elettrochimico BESS da 30 MW. Con motivi aggiunti hanno impugnato la determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi. Hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 45-bis delle NTA comunali, travisamento, erronea valutazione dei presupposti, carenza o insufficienza di istruttoria e motivazione e contraddittorietà, sostenendo che l’area, limitrofa a una zona agricola e vitivinicola di pregio tutelata dall’UNESCO, non consentirebbe l’insediamento dell’attività insalubre asseritamente prevista; 2) violazione dell’art. 8 d.lgs. 190/2024 e vizi istruttori e motivazionali, perché l’intervento avrebbe richiesto l’autorizzazione unica anziché la PAS, non ricorrendo l’ipotesi degli impianti di accumulo collocati all’interno del perimetro di impianti industriali; 3) violazione della stessa disposizione e ulteriori vizi, per asserita mancanza di documenti necessari alla valutazione positiva della PAS, tra cui asseverazioni tecniche, dichiarazione di disponibilità dei terreni, piano di ripristino e prova del rispetto delle prescrizioni dei vigili del fuoco. Comune e controinteressata hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere; la società ha contestato che fosse stata provata la proprietà o disponibilità delle aree limitrofe. I ricorrenti hanno depositato visure catastali, certificati di residenza e visure camerali solo il giorno prima dell’udienza pubblica.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, ritenendola assorbente, e ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, senza esaminare le censure sostanziali relative alla disciplina urbanistica, al regime autorizzativo della PAS e alla documentazione progettuale. La vicinitas può fondare la legittimazione quando è dimostrato uno stabile collegamento con l’area interessata; se è contestato il titolo di proprietà o di disponibilità dell’area vicina, spetta al ricorrente provarlo, trattandosi di elemento nella sua disponibilità e agevolmente acquisibile. La planimetria catastale indicava le particelle ma non dimostrava l’effettiva proprietà; la documentazione tempestivamente depositata non conteneva certificazioni catastali né prova dei titoli. Le visure e gli altri documenti prodotti il 17 giugno 2026, il giorno prima dell’udienza, sono stati dichiarati inutilizzabili perché tardivi ai sensi dei termini perentori dell’art. 73 c.p.a.; non ricorrevano le condizioni eccezionali dell’art. 54, comma 1, c.p.a. per autorizzare il deposito tardivo, poiché i documenti potevano essere acquisiti e depositati tempestivamente. Le ulteriori eccezioni preliminari e i motivi di merito sono rimasti assorbiti o non esaminati. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    i termini fissati dall’art. 73 c.p.a. per il deposito in giudizio di memorie difensive e documenti sono perentori, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce all'inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent

    I termini di deposito previsti dall’art. 73 c.p.a. sono perentori e la documentazione tardiva è processualmente inutilizzabile; la regola si applica anche ai documenti prodotti per dimostrare le condizioni dell’azione.

  • art. 54, comma 1, c.p.a.

    Tale autorizzazione è, difatti, “eccezionalmente” concedibile solo “qualora la produzione nel termine di legge sia risulta estremamente difficile”. Circostanza che, come già anticipato, non ricorre nel caso di specie, in quanto i ricorrenti ben avrebbero potuto acquisire e depositare tempestivamente in giudizio le visure catastali, le visure camerali ed i certificati di residenza che hanno prodotto solo tardivamente a comprova della propria vicinitas rispetto all’area di intervento.

    L’autorizzazione al deposito tardivo è eccezionale e presuppone che la produzione tempestiva fosse estremamente difficile; non è giustificata quando i documenti probatori erano agevolmente acquisibili.

Massime di principio

  • Nei ricorsi contro provvedimenti che autorizzano trasformazioni del territorio, legittimazione e interesse a ricorrere sono condizioni autonome e distinte: la vicinitas, intesa come stabile collegamento con l’area interessata, può fondare la legittimazione, ma non dimostra da sola l’interesse, che richiede la prospettazione di uno specifico e concreto pregiudizio.
  • Quando la controparte contesta il titolo di proprietà o di disponibilità dell’area limitrofa invocata per dimostrare la vicinitas, il ricorrente deve provarlo, poiché si tratta di un elemento nella sua sfera di disponibilità e agevolmente acquisibile; una planimetria catastale che individui le particelle non prova, da sola, l’effettiva titolarità.
  • I termini dell’art. 73 c.p.a. per il deposito di documenti sono perentori e la documentazione depositata tardivamente è inutilizzabile anche quando è diretta a dimostrare la legittimazione o un’altra condizione dell’azione.
  • L’autorizzazione al deposito tardivo ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a. è ammessa eccezionalmente solo quando la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile; non ricorre tale presupposto per documenti ordinariamente reperibili e acquisibili dall’interessato.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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