Cassazione Penale, Sentenza n. 31256/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto violazione di norme processuali e vizio della motivazione per la mancata applicazione dell'art. 545-bis c.p.p., censurando che il giudice avrebbe valorizzato genericamente le precedenti condanne senza indicare quali fossero dimostrative dell'inaffidabilità, fondando così la decisione su presunzioni e determinando inesistenza della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non risultasse dagli atti che la sostituzione della pena fosse stata inclusa nell'accordo di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 1-bis, c.p.p.; pertanto la verifica doveva seguire il rito e i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, e le censure sollevate erano generiche e si traducevano in una mera critica del giudizio discrezionale del Tribunale, non in un vizio palese. Il Tribunale aveva motivato in maniera succinta ma congrua la prognosi negativa basandosi sulla gravità del fatto e sui precedenti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 545-bis c.p.p.
introdotto dall'art. 31 d.lgs. n.150/2022
Prevede la disciplina specifica per l'applicazione delle pene sostitutive nel giudizio ordinario (procedura, sospensione per acquisizione di informazioni dall'esecuzione penale esterna ecc.); la sua disciplina è rilevante quando la sostituzione della pena sia oggetto dell'accordo o del relativo sub-procedimento.
art. 448 c.p.p.
comma 1-bis e comma 2-bis, introdotti dal d.lgs. n.150/2022
Regolano il patteggiamento quando vi sia accordo per l'applicazione di una pena sostitutiva (1-bis: procedimento speciale con sospensione per acquisire informazioni; 2-bis: limiti e controlli sul protocollo di impugnazione). Se la sostituzione non è stata inclusa nell'accordo, il controllo del motivi va svolto secondo le previsioni del comma 2-bis.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Norma quadro sulle pene sostitutive; la possibilità di applicarle è richiamata e disciplinata anche nel nuovo assetto procedurale.
artt. 81 cpv., 110 c.p., 73 comma 1 e 1-bis, 6 e 80 comma 2 d.P.R. n.309/1990
Norme sostanziali che disciplinano il reato contestato (concorso, norme sullo spaccio e aggravanti/attenuanti); il Tribunale ha applicato la pena per la detenzione di almeno 10 kg di hashish, escludendo l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla condanna alle spese e all'ammenda in caso di inammissibilità, evidenziando l'assenza di ragioni per l'esonero dal pagamento.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, la possibilità di applicare una pena sostitutiva deve risultare espressamente dall'accordo ratificato dal giudice (art. 448, comma 1-bis c.p.p.); se non è stata inclusa, il rimedio per la sua mancata applicazione è limitato e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Il giudice beneficia di ampia discrezionalità nel valutare la personalità dell'imputato e l'idoneità a sanzioni sostitutive; la mera citazione di precedenti senza specificare quali siano determinanti non vale di per sé come vizio motivazionale, purché la motivazione sia congrua e coerente con i criteri legali.
- Per impugnare con successo la mancata applicazione di misure sostitutive occorre dimostrare che l'accordo prevedeva esplicitamente tale misura o che la motivazione del giudice è manifestamente illogica o priva di elementi fattuali; rilievi generici non sono sufficienti.
- In caso di inammissibilità del ricorso è probabile la condanna alle spese processuali e, salvo giustificazioni, all'ammenda prevista, conformemente alla giurisprudenza costituzionale richiamata.
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