Cassazione Penale, Sentenza n. 45308/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto a De Benedetti l'indennizzo per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari dal 22/05/2009 al 05/06/2009, misura cautelare poi annullata dal Tribunale del riesame per difetto dei gravi indizi di colpevolezza. Il Ministero ha dedotto violazione dell'art.314 cod.proc.pen. e manifesta illogicità della motivazione (art.606 c.p.p., lett. e) per omessa valutazione, in sede di liquidazione dell'indennizzo, della circostanza ostativa rappresentata dalla colpa lieve del ricorrente, sostenendo che dallo stesso erano emerse ammissioni sui fatti (ricezione e incasso di assegni di dubbia provenienza) tali da configurare almeno imprudenza nel maneggio di valori e, quindi, da dover incidere sull'aumento equitativo dell'indennizzo operato dalla Corte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la vicenda rientri nell'ipotesi di ingiustizia "formale" (art.314, comma 2, c.p.p.), poiché la revoca della misura cautelare è avvenuta per mancanza di gravi indizi sulla base dei medesimi elementi già in possesso del giudice che adottò la misura; in questo caso non è possibile attribuire alcuna efficacia causale o concausale alla condotta dell'imputato e, conseguentemente, il giudice della riparazione non può considerare la colpa lieve neppure ai fini della commisurazione dell'indennizzo. Confermata quindi la decisione della Corte d'appello che aveva liquidato l'indennizzo complessivo in Euro 5.000,00. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente in cassazione.
Norme richiamate
art. 315 cod. proc. pen.
Indica la competenza del giudice adito per le domande di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte d'appello è il giudice competente ai sensi di tale norma.
art. 314 cod. proc. pen.
Regola il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. Nel comma 2 si disciplina l'ipotesi di ingiustizia "formale" (insussistenza dei gravi indizi) e viene esclusa la valutazione della colpa lieve del detenuto quando la revoca è basata sui medesimi elementi già disponibili al giudice cautelare.
art. 606 cod. proc. pen.
Consente la censura per manifesta illogicità della motivazione; il Ministero lo invoca per sostenere l'omesso esame della colpa lieve nella liquidazione dell'indennizzo.
artt. 110 e 644 cod. pen.
Art.110 disciplina il concorso di persone nel reato; art.644 cod. pen. riguarda il reato ipotizzato (ricettazione). Sono le fattispecie penali alla base dell'originaria imputazione poi riformata in sede d'appello.
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Richiamati nella giurisprudenza citata come esempi delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari; la Corte osserva che quando la misura è disposta in difetto di tali condizioni non sempre è possibile far valere la responsabilità del soggetto per averla determinata.
Giurisprudenza - Sezioni Unite, sent. n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Principio secondo cui la condotta dolosa o colposa che abbia concorso a dare causa alla custodia cautelare è ostativa al diritto alla riparazione; tuttavia, le Sezioni Unite precisano che tale ostatività non opera quando l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura sia accertata sulla base dei medesimi elementi già a disposizione del giudice che adottò la misura, perché in tale ipotesi il giudice poteva già negare o revocare la misura.
Massime di principio
- Se la revoca della misura cautelare avviene per mancanza di gravi indizi sulla base degli stessi elementi in possesso del giudice che l'aveva disposta, non è possibile attribuire al soggetto detenuto una rilevanza causale della sua condotta (neppure come colpa lieve) ai fini dell'esclusione o della riduzione dell'indennizzo.
- Nei casi di ingiustizia "formale" (insussistenza dei gravi indizi) il giudice della riparazione non può considerare la colpa lieve del richiedente neanche ai fini della commisurazione dell'indennizzo.
- La liquidazione dell'indennizzo avviene in base al periodo di detenzione ma il giudice può aumentare o ridurre l'importo per ragioni equitative (es. incensuratezza, danno alla reputazione). Tuttavia tali aumenti non possono basarsi su una valutazione di colpa quando la revoca sia fondata sui medesimi elementi del giudice della cautela.
- Se il comportamento dell'imputato ha effettiva incidenza causale nell'adozione della misura (es. nuovi elementi determinanti non noti al giudice al momento della misura), allora la colpa o il dolo possono essere rilevanti e ostativi al risarcimento.
- Il Ministero che propone ricorso per cassazione infondato o inammissibile può essere condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende, salvo che l'inammissibilità sia incolpevole.
- In fase di istanza per riparazione è utile documentare non solo il periodo di detenzione ma anche elementi che giustifichino un aumento equitativo (es. stampa che documenta lo "strepitus fori", sospensione dal servizio, incensuratezza), pur tenendo conto dei limiti sopra indicati.
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