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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46833/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta per associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) e cessione aggravata di cocaina. Il ricorrente ha articolato sei motivi: 1) inutilizzabilità delle chat acquisite tramite OEI perché mancanti garanzie sulla catena di custodia, assenza dei codici hash e impossibilità di verificare decriptazione e integrità dei files; 2) mancata indicazione della scadenza della misura e delle ulteriori indagini ex art. 292 lett. d) c.p.p.; 3) carenza di gravità indiziaria e travisamento delle prove, in particolare la dedotta qualificazione come promotore/organizzatore basata su messaggi scarsi e su rapporti con il fratello; 4) vizi nella valutazione delle esigenze cautelari e assenza di pericolo di reiterazione basato solo sul rapporto di parentela; 5) contestazione della qualificazione giuridica dei fatti (favoreggiamento reale vs associazione) e della presunta "interazione organica" con altri sodali; 6) mancata proporzione della misura e inutilizzabilità degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico).

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto infondato e respinto. La Corte ha confermato l'utilizzabilità delle chat acquisite tramite OEI dalla Francia: il meccanismo di cooperazione UE (Direttiva 2014/41/UE e principi di reciproca fiducia) e le pronunce della giurisdizione francese (Corte costituzionale e Cour de cassation) legittimano la procedura di estrazione e decriptazione sotto controllo giudiziario. La Corte italiana ha ritenuto che i dati trasmessi fossero "documenti"/corrispondenza (dati statici già decriptati) e non intercettazioni in corso, per cui l'OEI era lo strumento appropriato. Sulla catena di custodia e sull'algoritmo di decriptazione è stabilito un principio di presunzione di regolarità: la difesa deve portare elementi concreti di manipolazione per farne dichiarare l'inutilizzabilità. Quanto alla gravità indiziaria, il giudice ha valorizzato le chat, gli abbinamenti nickname-device, la geolocalizzazione e i contatti con soggetti di spicco: risultano elementi idonei a sostenere la posizione di "alter ego"/promotore-organizzatore del fratello e la partecipazione organica all'associazione. Le esigenze cautelari sono state motivate con riferimento all'uso di cripto-dispositivi, ai collegamenti internazionali e al concreto pericolo di fuga; la misura carceraria è stata ritenuta proporzionata e necessaria. Di conseguenza il provvedimento impugnato è stato confermato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)

    La disposizione sull'associazione finalizzata al narcotraffico è stata applicata per qualificare il ruolo del ricorrente (promotore/organizzatore/alter ego del capo), valorizzando che diverse figure (promotore, organizzatore, dirigente, finanziatore) sono punite allo stesso modo e rilevanti ai fini cautelari

  • Codice di procedura penale (art. 234 e art. 234-bis)

    Le prove digitali acquisite dall'estero tramite cooperazione giudiziaria sono qualificabili come "documenti" ai sensi dell'art. 234; l'art. 234-bis (acquisizione di dati informatici) non è pertinente quando i documenti sono già stati formalmente consegnati dall'autorità straniera

  • Codice di procedura penale (art. 266 e ss.)

    La disciplina sulle intercettazioni non si applica quando si tratta di dati "statici" già decriptati e custoditi su server (documenti), differenziando i flussi informatici dalle comunicazioni acquisite come documenti

  • Codice di procedura penale (art. 270 e art. 292 lett. d))

    art. 270; art. 292 lett. d)

    Art. 270 disciplina la circolazione dei risultati delle intercettazioni; l'art. 292 lett. d) non ha inciso sulla validità della misura essendo la questione attinente al rischio di inquinamento probatorio ritenuto non sussistente

  • Direttiva 2014/41/UE (Ordere Europeo di Indagine - OEI)

    Direttiva 2014/41/UE; art. 6 lett. b); art. 14 par.2

    L'OEI si fonda su presunzione di conformità e reciprocità tra Stati membri; la richiesta è legittima se il fatto sarebbe investigabile 'in caso interno analogo' e consente di ottenere documenti già formati all'estero; il giudice interno può chiedere verifiche ma è normalmente vincolato dalla presunzione di regolarità dell'autorità di esecuzione

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e Trattato sull'Unione Europea (TUE)

    art. 82 par.1 TFUE; art. 4 par.3 TUE

    Fondamento del principio di riconoscimento reciproco e della leale cooperazione tra Stati membri che regge l'uso dell'OEI e la presunzione di rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato di esecuzione

  • Legge n. 48 del 2008 (ratifica Convenzione di Budapest)

    Norme sulla criminalità informatica e sulle modalità di acquisizione e conservazione dei dati informatici; richiamata a supporto della disciplina della catena di custodia e delle acquisizioni digitali

  • Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005)

    Definizione ampia di "documento informatico" come rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, utilizzata per inquadrare i files decriptati come documenti

Massime di principio

  • La cooperazione giudiziaria mediante OEI nell'UE beneficia di una presunzione di conformità e utilizzabilità delle prove acquisite dallo Stato di esecuzione; la difesa deve fornire elementi concreti per superare tale presunzione
  • I dati decriptati e consegnati dall'autorità straniera nell'ambito di un procedimento autonomo sono normalmente qualificabili come "documenti"/corrispondenza e non come intercettazioni in corso; pertanto possono essere acquisiti con OEI e utilizzati, salvo prova di manipolazione
  • La segretezza tecnica dell'algoritmo di decriptazione non implica di per sé violazione del diritto di difesa: esiste una presunzione di correttezza dell'attività di decriptazione svolta sotto controllo giudiziario e l'onere della prova di alterazione grava sulla difesa
  • Per rendere inutilizzabile prova digitale occorrono elementi specifici e concreti che dimostrino alterazione, non mere doglianze generiche circa l'impossibilità di verifica
  • La qualificazione della condotta come associazione o come favoreggiamento dipende dalla valutazione complessiva dell'interazione sistematica, dei ruoli, dei contatti e delle condotte operative; rapporti di parentela non sono decisivi ma possono assumere valore indiziario se inseriti in un quadro probatorio coerente
  • In materia di misure cautelari il giudice valuta il pericolo di fuga e la reiterazione tenendo conto di elementi oggettivi (collegamenti internazionali, disponibilità di strumenti per eludere controlli, gravità e durata dell'attività criminosa); la sola possibilità di misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto) può essere esclusa quando esistono concreti rischi di evasione o di inquinamento probatorio
  • Chi impugna l'utilizzabilità di prove ottenute all'estero dovrebbe sollevare e documentare la questione nell'ambito della procedura di cooperazione (es. contestazione dell'OEI) e non limitarsi a deduzioni generiche in sede di riesame

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