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Direttiva 2000/16

Direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie prime per mangimi

Normativa europea32000L0016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna il quadro UE sui mangimi, coordinando le regole sugli alimenti composti per animali e sulle materie prime per mangimi. Introduce chiarimenti terminologici, rafforza la tracciabilità mediante indicazioni su stabilimento e partita, e amplia i requisiti di sicurezza includendo anche la tutela dell’ambiente. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 3 maggio 2001 e applicarle dal 3 novembre 2001.

Modifica le direttive 79/373/CEE e 96/25/CE in materia di alimenti composti per animali e materie prime per mangimi, chiarendo etichettatura, tracciabilità, sicurezza e ambito di circolazione/utilizzazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli alimenti composti per animali e alle materie prime per mangimi circolanti e/o utilizzate all’interno della Comunità. Incide sugli operatori del settore dei mangimi, sugli stabilimenti produttori soggetti a riconoscimento o registrazione, sugli intermediari e sulle autorità nazionali competenti ai controlli e al recepimento. Rilevano in particolare gli obblighi relativi a etichettatura, identificazione dell’origine, esclusione di sostanze vietate o limitate e requisiti di sicurezza per animali, persone e ambiente.

Direttiva 2000/16/CE: modifica delle regole su alimenti composti per animali e materie prime per mangimi

La direttiva interviene su due atti cardine della disciplina UE dei mangimi, la direttiva 79/373/CEE sugli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE sulle materie prime per mangimi. L’obiettivo è rafforzare trasparenza, tracciabilità, coerenza terminologica e sicurezza, anche con riguardo alla tutela della salute animale, umana e dell’ambiente.

Finalità e contesto normativo

I considerando evidenziano tre esigenze principali: rendere più efficace il controllo attraverso l’indicazione del numero di riconoscimento o registrazione; chiarire la disciplina della data di conservazione minima quando rilevi anche una data limite di garanzia; uniformare il lessico tra le diverse versioni linguistiche, sostituendo il termine "commercializzazione" con "circolazione"/"immissione in commercio". La direttiva mira inoltre a coordinare la disciplina dei mangimi con quella veterinaria e con le norme sui residui di origine animale.

Modifiche alla direttiva 79/373/CEE

La direttiva 79/373/CEE viene aggiornata innanzitutto con una definizione espressa di "immissione in commercio" o "circolazione", che comprende la detenzione, l’offerta, la vendita e ogni altro trasferimento a terzi, gratuito o oneroso, degli alimenti composti per animali.

Sul piano dell’etichettatura, a decorrere dal 1o aprile 2001 deve essere indicato il numero di riconoscimento dello stabilimento, oppure, se del caso, il numero di registrazione attribuito ai sensi della direttiva 95/69/CE. La stessa direttiva chiarisce che, quando altre norme UE prevedono sia una durata minima di conservazione sia una data limite di garanzia, deve essere riportata solo la data che scade per prima.

Viene inoltre soppresso l’articolo 10, lettera c), e adattato l’articolo 10, lettera e), eliminando i riferimenti agli elenchi soppressi. L’articolo 10 bis è integrato con l’obbligo per gli Stati membri di vietare l’uso, per la fabbricazione di alimenti composti, delle sostanze inserite nell’elenco di cui all’articolo 11, lettera b), della direttiva 96/25/CE.

Modifiche alla direttiva 96/25/CE

Il titolo della direttiva 96/25/CE viene ampliato per comprendere non solo la circolazione, ma anche l’utilizzazione delle materie prime per mangimi. L’articolo 1 viene modificato in modo da rendere chiaro che la direttiva si applica alla circolazione e all’utilizzazione delle materie prime per mangimi all’interno della Comunità.

L’articolo 3 introduce requisiti sostanziali di qualità e sicurezza: gli Stati membri devono garantire che le materie prime per mangimi possano circolare solo se di qualità sana, genuina e commerciabile; quando sono circolate o utilizzate, non devono costituire pericolo per la salute di animali, persone o ambiente e non devono essere immesse in circolazione in modo ingannevole.

Tracciabilità e indicazioni obbligatorie

L’articolo 5 rafforza le indicazioni obbligatorie per alcune materie prime per mangimi, imponendo il nome o la ditta e l’indirizzo o la sede sociale dello stabilimento produttore, il numero di riconoscimento e il numero di riferimento della partita, oppure ogni altra indicazione idonea a consentire la risalita all’origine della materia prima, in particolare per gli stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi della direttiva 90/667/CEE o di future misure UE adottate secondo la procedura dell’articolo 13.

Se il responsabile delle indicazioni non coincide con il produttore, devono essere riportati anche nome e indirizzo o sede sociale di tale soggetto.

Elenco di sostanze vietate o limitate

L’articolo 11 è riscritto per prevedere un elenco di sostanze la cui circolazione o utilizzazione per l’alimentazione animale è limitata o vietata, al fine di garantire il rispetto dell’articolo 3. L’elenco e l’allegato della direttiva devono essere aggiornati alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 3 maggio 2001 e applicarle entro il 3 novembre 2001. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate.

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Disposizioni principali

Chiarimento del concetto di circolazione/immissione in commercio

La direttiva 79/373/CEE viene integrata con la definizione di "immissione in commercio" o "circolazione", intesa come detenzione, offerta, vendita e altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, di alimenti composti per animali.

Etichettatura: numero di riconoscimento o registrazione

Per gli alimenti composti per animali, dal 1o aprile 2001 deve essere indicato il numero di riconoscimento attribuito allo stabilimento ai sensi della direttiva 95/69/CE, oppure, secondo i casi, il numero di registrazione attribuito ai sensi dell’articolo 10 di tale direttiva.

Data di conservazione minima e data limite di garanzia

L’articolo 5 quinquies della direttiva 79/373/CEE è sostituito per stabilire che, quando altre norme UE impongono sia una durata minima di conservazione sia una data limite di garanzia, va indicata soltanto la data che scade per prima.

Divieto di utilizzo di talune sostanze nei mangimi composti

Gli Stati membri devono prescrivere che le sostanze incluse nell’elenco dell’articolo 11, lettera b), della direttiva 96/25/CE non possano essere utilizzate come materie prime per mangimi per l’elaborazione degli alimenti composti, conformemente a detta direttiva.

Estensione della direttiva 96/25/CE a circolazione e utilizzazione

Il titolo e l’articolo 1 della direttiva 96/25/CE sono modificati per includere espressamente anche l’utilizzazione delle materie prime per mangimi, oltre alla loro circolazione, all’interno della Comunità.

Requisiti di qualità e sicurezza delle materie prime per mangimi

Gli Stati membri devono prescrivere che le materie prime per mangimi possano circolare solo se di qualità sana, genuina e commerciabile; quando sono messe in circolazione o utilizzate non devono rappresentare alcun pericolo per la salute degli animali, delle persone o per l’ambiente e non devono essere immesse in circolazione in modo ingannevole.

Tracciabilità e indicazioni obbligatorie sull’origine

Per alcune materie prime per mangimi devono figurare nome o ditta e indirizzo o sede sociale dello stabilimento produttore, numero di riconoscimento e numero di riferimento della partita, oppure ogni altra indicazione utile a risalire all’origine; se il responsabile delle indicazioni è diverso dal produttore, vanno indicati anche nome e indirizzo o sede sociale di tale responsabile.

Elenco di sostanze vietate o limitate e aggiornamento scientifico

L’articolo 11 della direttiva 96/25/CE è riformulato prevedendo un elenco di sostanze la cui circolazione o utilizzo per l’alimentazione animale è limitata o vietata, da modificare alla luce dei progressi scientifici e tecnici; anche l’allegato della direttiva è aggiornabile secondo tale criterio.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 3 maggio 2001 e applicarle entro il 3 novembre 2001; le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Come è indicizzato

Materieagricolturaalimentazione animalesicurezza alimentareetichettaturatrasporti e circolazione interna

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