Sentenza n. 2856/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 18 novembre 2025 volta a ottenere un progetto individualizzato ex art. 14 legge 328/2000 per la figlia minore
Esito
La controversia
La ricorrente, quale genitore della figlia minore, ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Palermo e dall’ASP di Palermo sull’istanza del 18 novembre 2025, diretta alla predisposizione di un progetto individualizzato ex art. 14 legge 328/2000. Il ricorso è stato notificato e depositato il 14 maggio 2026. In pendenza del giudizio, la ricorrente ha riferito che gli enti hanno predisposto il piano richiesto e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché Comune e ASP hanno predisposto il piano richiesto durante il giudizio. Ha posto le spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, a carico della sola ASP: l’istanza è stata riscontrata soltanto dopo l’instaurazione del giudizio e l’adozione del provvedimento richiedeva una valutazione tecnico-specialistica che il Comune non poteva compiere autonomamente. Disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Alla luce delle circostanze riferite da parte ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5 c.p.a.
La predisposizione, in pendenza del giudizio, del piano richiesto determina la cessazione della materia del contendere.
art. 14 legge 328/2000
con la quale l’odierna ricorrente ha chiesto la predisposizione di un progetto individualizzato ex art. 14 legge 328/00 nell’interesse della figlia -OMISSIS-.
La disposizione è indicata quale base dell’istanza volta alla predisposizione del progetto individualizzato; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto e viene così meno la controversia sull’obbligo di provvedere, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Nel regolare le spese di un giudizio sul silenzio, il giudice può porle a carico dell’amministrazione la cui attività era necessaria per adottare il provvedimento richiesto e che ha riscontrato l’istanza solo dopo l’instaurazione del giudizio, anche se il procedimento coinvolge più amministrazioni.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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