Cassazione Penale, Sentenza n. 17581/2024 del 03/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato, in parte con riforme, pronunce di colpevolezza per associazione mafiosa (art. 416-bis), concorso esterno e reati connessi (art. 424, tentata estorsione), deducendo vizi di motivazione, errata applicazione delle norme sul concorso esterno e sulla qualificazione dell'associazione come armata, travisamento delle intercettazioni, mancato riconoscimento/errata valutazione delle circostanze attenuanti e del bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p., nonché doglianze sull'affermazione della responsabilità penale basata su prove indiziarie o riconducibili a rapporti familiari/contatti sporadici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti da La Sala Daniele, Domingo Camillo e Stabile Francesco; ha invece accolto il ricorso di Antonino Sabella in parte limitatamente al trattamento sanzionatorio, per violazione del criterio di bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69 c.p., annullando la sentenza impugnata soltanto quanto alla determinazione della pena e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo esame del trattamento sanzionatorio (comprensivo di integrale comparazione di tutte le aggravanti e attenuanti). Per il resto il ricorso di Sabella è rigettato. I ricorrenti condannati sono obbligati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili costituite; per le parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato la liquidazione verrà disposta ai sensi di legge.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riconosciuta la rilevanza dell'aggravante "associazione armata"; la Corte ribadisce che ai fini del quarto comma (disponibilita' di armi) l'aggravante ha natura oggettiva ed e' applicabile anche al concorrente esterno se questi e' consapevole della detenzione di armi da parte degli associati o lo ignora per colpa.
art. 110 cod. pen.
Usato per la riqualificazione delle fattispecie (concorso nel reato) nelle valutazioni di merito; la Corte ne richiama l'uso per ricostruire concorso ed apporto causale.
art. 424 cod. pen.
Richiamato in relazione al delitto di cui a taluni imputati (delitti connessi all'associazione); la Corte ha valutato separatamente le aggravanti o attenuanti connesse a tale fattispecie.
art. 69 cod. pen.
Principio centrale nel provvedimento: il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti ha carattere unitario e deve essere effettuato simultaneamente su tutte le circostanze. La Cassazione ha annullato la parte sanzionatoria per omissione dell'integrale bilanciamento.
art. 99 cod. pen.
Riferito alla recidiva; la Corte ha considerato la recidiva nel bilanciamento ma ha rimarcato l'obbligo di comparazione con tutte le altre circostanze.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di regole di valutazione della prova; le doglianze sull'insufficienza della motivazione a fondamento delle condanne sono state valutate alla luce dell'onere motivazionale previsto.
art. 541 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle spese sostenute dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto che la Cassazione pronunci condanna generica a favore dell'Erario e la liquidazione compete al giudice del giudicato.
art. 133 cod. pen.
Riferimento alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudice del merito valuta il loro riconoscimento come fatto e la motivazione della concessione o esclusione deve essere congrua e non manifestamente illogica.
Massime di principio
- Concorso esterno in associazione mafiosa: non conta solo la tipologia o la frequenza dell'apporto ma la sua concretezza, specificità e rilevanza causale; occorre dimostrare la consapevolezza dell'esistenza dell'associazione e l'accettazione del nesso funzionale tra la propria condotta e il rafforzamento o mantenimento dell'organizzazione.
- Aggravante "associazione armata" (art. 416-bis): ha natura oggettiva e si applica anche al concorrente esterno quando questi è consapevole della disponibilità di armi nel gruppo o la ignora per colpa; non è necessario l'effettivo uso delle armi.
- Bilanciamento delle circostanze (art. 69 c.p.): il giudice deve effettuare un confronto unitario e simultaneo di tutte le aggravanti e attenuanti ritenute sussistenti; non e' ammesso bilanciare le attenuanti con una sola aggravante isolata.
- Valutazione delle intercettazioni: l'interpretazione delle conversazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento; i ricorsi che propongono reinterpretazioni alternative senza dimostrare illogicità strutturale della motivazione sono difficilmente accolti.
- Doppia conformità nei gradi di merito: quando sia presente conforme apprezzamento probatorio in più gradi, il sindacato in Cassazione è molto più restrittivo; vizi ammissibili sono la pretermissione di temi probatori decisivi o il manifesto travisamento comune ai gradi.
- Spese per parti civili con patrocinio a spese dello Stato: la Cassazione può disporre la condanna generica a favore dell'Erario; la liquidazione dettagliata spetta al giudice che emetterà il decreto di pagamento.
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