Cassazione Civile, Ordinanza n. 32859/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento recuperando a tassazione, ai fini delle imposte dirette, una plusvalenza ritenuta realizzata dalla contribuente in occasione della cessione di terreni lottizzati. L'Ufficio aveva sostanzialmente desunto il maggior corrispettivo tassabile dal valore dei beni definito in sede di imposta di registro, ritenendo che la contribuente avesse ceduto i terreni a una società di costruzioni e avesse poi ricevuto, anche per compensazione di reciproche obbligazioni, un appartamento di valore superiore, con conseguente plusvalenza. La contribuente aveva contestato sia la qualificazione giuridica dell'operazione, sia l'automatica trasposizione del valore accertato ai fini del registro nell'accertamento della plusvalenza IRPEF. In cassazione ha dedotto violazione degli artt. 67, comma 1, e 68 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015, sostenendo che l'Ufficio aveva illegittimamente equiparato il valore venale accertato ai fini dell'imposta di registro al corrispettivo della cessione ai fini reddituali. L'Agenzia ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso, perché non avrebbe colpito la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall'Agenzia e ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR Calabria che aveva confermato l'avviso di accertamento e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese. La decisione si fonda sull'errore della sentenza di merito nel dare per legittima l'automatica utilizzazione, ai fini IRPEF, del valore definito ai fini dell'imposta di registro, senza considerare che l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015, quale norma di interpretazione autentica retroattiva, impedisce di determinare induttivamente la plusvalenza solo sulla base di tale valore e richiede ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti del maggior corrispettivo, con prova contraria a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Disposizione richiamata dalla ricorrente come base normativa della tassazione della plusvalenza; la Corte la menziona nel motivo di ricorso, ma la decisione ruota soprattutto sul rapporto tra corrispettivo dichiarato e valore accertato ai fini del registro.
art. 68 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Norma richiamata nel motivo per la determinazione della plusvalenza imponibile; la Corte accoglie il ricorso per l'erroneo metodo di accertamento seguito dall'Ufficio.
art. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
Norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che esclude l'accertamento induttivo della plusvalenza immobiliare o da cessione d'azienda fondato solo sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro e richiede ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non può, da solo, costituire la base per accertare induttivamente una plusvalenza imponibile.
- Per contestare una plusvalenza derivante da cessione di immobili o aziende, l'Amministrazione finanziaria deve allegare elementi ulteriori, gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare un corrispettivo effettivo superiore a quello dichiarato dal contribuente.
- L'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015 opera come norma di interpretazione autentica e si applica retroattivamente anche ai rapporti anteriori, impedendo la mera trasposizione del valore fiscale del registro nel diverso accertamento reddituale.
- Quando la sentenza di merito conferma un accertamento fondato esclusivamente sull'equiparazione tra valore ai fini del registro e corrispettivo ai fini delle imposte dirette, essa viola la disciplina sostanziale applicabile e deve essere cassata.
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