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Ordinanza

Ordinanza n. 788/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento di rigetto, tacitamente formatosi a norma dell’art. 25 co. 4 legge n. 241/1990, dell’istanza di accesso agli atti proposta da “L’isola che non c’è” s.n.c. nei confronti del Comune di Trofarello in data 17/11/2025, avente ad oggetto inter alia l’ostensione del provvedimento di esclusione del Baby Parking “L’isola che non c’è” dalla platea dei beneficiari dei contributi regionali di cui alla D.D. Regione Piemonte n. 570/2025, nonché degli atti istruttori e delle motivazioni sottese a tale esclusione;

Giustizia amministrativa202600256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito di accesso documentale, asseritamente formatosi sull'istanza relativa agli atti dell'esclusione da contributi regionali e agli atti istruttori correlati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego, tacito ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, formatosi sull'istanza di accesso documentale rivolta al Comune di Trofarello. L'accesso riguardava, tra l'altro, il provvedimento di esclusione del baby parking dalla platea dei beneficiari dei contributi regionali previsti dalla determinazione regionale n. 570/2025, nonché gli atti istruttori e le motivazioni dell'esclusione. Nel ricorso l'istanza era indicata come presentata il 17 novembre 2025. La documentazione prodotta, tuttavia, contiene una comunicazione comunale recante protocollo del 3 novembre 2025 e avente a oggetto un'istanza di accesso agli atti con contestuale diffida ad adempiere. Inoltre, una diffida del 13 novembre 2025 riferisce, sia pure con incongruenze, di un diniego espresso comunicato dal Comune il 3 novembre 2025 e ne contesta le motivazioni, comprese il rinvio alla sezione Amministrazione trasparente e la richiesta di indicare puntualmente i documenti ricercati. Il Comune e la Regione Piemonte non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né sulla ricevibilità né sul merito del ricorso. Ha rilevato che, anche ipotizzando un diniego tacito anziché espresso, il silenzio-diniego si sarebbe perfezionato il 3 dicembre 2025, assumendo come data di presentazione dell'istanza il 3 novembre 2025. Poiché il ricorso è stato notificato il 16 gennaio 2026, esso appare proposto oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio previsto dall'art. 116 c.p.a. Il Collegio ha inoltre rilevato di non avere sottoposto tale questione alle parti durante l'udienza camerale; pertanto, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato quindici giorni per il deposito di memorie esclusivamente sulla ricevibilità del ricorso e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, riservando ogni decisione in rito e nel merito.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    «dalla formazione del silenzio»

    Il silenzio sulla richiesta di accesso documentale è considerato diniego e può essere impugnato secondo il relativo regime processuale.

  • art. 116 c.p.a.

    «dalla formazione del silenzio»

    Il ricorso avverso il silenzio-diniego in materia di accesso deve essere proposto entro trenta giorni dalla formazione del silenzio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante non previamente sottoposta alle parti, deve assegnare un termine per il contraddittorio scritto prima di decidere.

Massime di principio

  • Quando la data di presentazione dell'istanza di accesso documentale risulta diversa da quella indicata nel ricorso, la decorrenza del termine per impugnare il silenzio-diniego deve essere verificata sulla base degli elementi documentali disponibili e delle deduzioni delle parti.
  • Anche qualora non sia provato un diniego espresso, il silenzio-diniego sull'istanza di accesso si perfeziona decorso il termine previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990; da tale formazione decorre il termine di trenta giorni per il ricorso ex art. 116 c.p.a.
  • Prima di dichiarare l'irricevibilità del ricorso per tardività sulla base di una questione rilevata d'ufficio e non discussa in udienza, il giudice deve instaurare il contraddittorio sulla questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardività

Testo integrale

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